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730 precompilato:esperimento non riuscito

 

Nonostante si scuota continuamente la testa per ciò che si legge quotidianamente sugli errori presenti nel modello 730 precompilato che quest’anno ha fatto il suo ingresso con tanto di brutta figura, si accenna a quali dovrebbero essere i vantaggi e quali le regole e le distinzioni tra “accettato” e modificato”.

I vantaggi del 730 Precompilato

730 non modificato

Qualora il contribuente accetti la precompilata così com’è (cosa rara però!!),  può rinviarla direttamente all’Agenzia delle Entrate usufruendo dei notevoli seguenti vantaggi: 

- non sarà effettuato il controllo documentale ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);

- non sarà applicato il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta.

730 modificato

- sarà effettuato il controllo anche sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);

- sarà applicato il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

Accettazione o modifica del modello 730?

Una volta entrati nel modello 730 precompilato, la dichiarazione può  essere accettata così com’è o modificata aggiungendo ulteriori dati.

Ci si può dunque trovare davanti a diverse tipologie di situazioni:

  • “accettata” sarà solo la dichiarazione alla quale non verrà fatta alcuna modifica;
  • “modificata” sarà la dichiarazione nella quale verranno  variati o eliminati alcuni dati presenti;
  • “integrata”sarà la dichiarazione nella quale saràstato aggiunto anche un solo dato  in piùrispetto a quelli già indicati dall’Agenzia delle Entrate.

Saranno considerate variazioni o integrazioni, gli interventi su dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta anche se  tra una eliminazione e un’aggiunta di un onere deducibile o detraibile il risultato non cambia.

Accettata, modificata o integrata, la dichiarazione potrà essere inviata a partire dal 1° maggio via web all’Agenzia delle entrate, con termine finale 7 luglio 2015.

Le modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e non modificano l’accettazione integrale della dichiarazione sono:

- indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;

- indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;

- indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;

- compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;

- scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;

- richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.

Addio alla dichiarazione congiunta anche nel 730 precompilato

E’ importante inoltre ricordare che non è possibile presentare la dichiarazione precompilata nella modalità “congiunta” tra moglie e marito. Nel caso il precedente anno la dichiarazione sia stata presentata insieme, l’Agenzia delle Entrate predisporrà due dichiarazioni precompilate separate. Non potrà inoltre presentare la dichiarazione precompilata colui che accede al modello 730 per la prima volta in quanto l’Agenzia delle Entrate non è in possesso dei dati necessari al controllo.

Si rammenta inoltre che è sempre possibile presentare la dichiarazione 730 nella modalità ordinaria.

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

www.tamburelliquintavalle.it

 
 
 
 
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