Pubblicati il 6/3/2015 i due decreti legislativi del Jobs Act che fanno entrare in vigore tutele crescenti e nuovi ammortizzatori sociali. Con messaggio del 30/04/2015 n. 0002971, l’Inps precisa i requisiti e le modalità per poter fruire della NASpI.
I nuovi ammortizzatori sociali
NASpI
A chi spetta
A distanza di soli 3 anni dall’entrata in vigore di ASpI e Mini ASpI, si cambia.
A decorrere dal 1° maggio 2015, così come stabilito dall’articolo 1 del D.lgs. n. 22 del 4/3/2015 viene disciplinata in via sperimentale, una nuova prestazione denominata NASPI, in sostituzione di ASpI e mini ASpI a sostegno dei lavoratori subordinati dipendenti da privati che hanno involontariamente perduto la propria occupazione a decorrere dal 30 aprile u.s..
Spetta ai disoccupati e anche agli apprendisti, ai soci di cooperative e al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
requisiti:
1) Essere in stato di disoccupazione accertato
2) Possedere 13 settimane di anzianità contributiva nei 4 anni precedenti la disoccupazione;
3) Possedere 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.
E’ condizione iniziale la permanenza stato di disoccupazione e la regolare partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa e percorsi di riqualificazione professionale.
Non si applica, invece, ai lavori dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni e agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
Quanto spetta
La base di calcolo è la retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni utili, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33
Se la Retribuzione media mensile è inferiore a 1195 € lordi mensili l’Indennità NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile calcolata come stabilito
Se la Retribuzione media mensile è superiore a 1195 € lordi mensili l’indennità aspi è pari al 75% della retribuzione superiore + il 25% (Retribuzione – 1195 €) con un massimo mensile pari a € 1300 per il 2015.
La Naspi è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e quindi al massimo per 24 MESI a prescindere dagli anni posseduti dal richiedente. Nel periodo di percezione saranno applicate decurtazioni crescenti.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato
luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
L’importo può essere richiesto in unica soluzione in caso il soggetto voglia intraprendere un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa; in tl caso si perde il diritto alla copertura della contribuzione figurativa.
Termini per la domanda
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Particolari previsioni sono stabilite in caso di ripresa di lavoro subordinato o autonomo. Si decade comunque dalla prestazione in caso di:
a) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni prescritte;
b) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione prescritte;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




