In una lunghissima circolare, la numero 17/E del 24/4/2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi dei contribuenti su particolari oneri detraibili o deducibili dalla dichiarazione dei redditi quali: detrazioni per adozione, spese per odontoiatria, credito imposta riacquisto prima casa, familiari a carico ecc.
Tra i quesiti citiamo più specificatamente quello relativo alla detraibilità delle spese per massiofisioterapista.
Nel quesito si domanda se sono detraibili quelle sostenute per un massiofisioterapista con diplomaa formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, anche in assenza di prescrizione medica. L’Agenzia delle entrate precisa che il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base.
Per questo motivo sia l’una che l’altra prestazione (quella svolta dal fisioterapista) sono tra le spese mediche detraibili senza prescrizione medica.
LINK alla circolare AE
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro
