Con la circolare n. 78 del 16/4/2015 l’Inps ha diffuso i nuovi valori validi per l’indennità di malattia dei collaborato, nel 2015, dio poco aumentati rispetto allo scorso anno.
L’indennità di malattia spetta a decorrere dal quarto giorno e fino ad un massimo temporale di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni nell’arco dell’anno solare. Per gli eventi che si verificano nello stesso anno solare, non può essere superato il limite di 1/6 di 365 giorni (61 gg.).
Nel caso in cui la malattia si estenda ad un ricovero ospedaliero, il limite massimo indennizzabile sale a 180 giorni nell’arco di un anno e alle medesime condizioni previste per la degenza ospedaliera (contributi accreditati nei 12 mesi precedenti e reddito non superiore al 70% del massimale contributivo).
l’indennità di malattia viene corrisposta nella misura del 4% - 6% - 8% assumendo a riferimento l’importo della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (art. 2, c. 18, Legge 335/1995) previsto nell’anno di inizio della malattia, a seconda della copertura contributiva attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia (da 3 a 4 mesi il 4% - da 5 a 8 mesi il 6% - da 9 a 12 mesi l’8%).
l'indennità, calcolata per il 2015 su euro 274,86 (massimale contributivo = euro 100.324,00/ 365), corrisponderà per ogni giornata a :
- euro 10,99 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro 16,49 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro 21,99 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Indennità per ricovero ospedaliero
Il collaboratore, in possesso dei medesimi requisiti richiesti in caso di malattia, ha diritto, in caso di ricovero ospedaliero, a percepire l’indennità fino ad un massimo di 180 giorni con le seguenti percentuali:
- 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di contributi;
- 12% del massimale contributivo se risultano accreditate da cinque a otto mensilità;
- 16% del massimale contributivo de risultano accreditate da nove a dodici mensilità.
Per le degenze iniziate nell'anno 2014, l'indennità, per ogni giornata indennizzabile, è pari a:
- euro 21,99, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- euro 32,98, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- euro 43,98, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
L’indennità però non sarà retribuita dal committente ma direttamente dall’INPS dietro apposita domanda, sulla quale andranno indicati la durata del rapporto di collaborazione in corso, i compensi lordi percepiti nell’anno di insorgenza della malattia, il periodo e gli importi percepiti nell’anno precedente.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




