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Le News Tamburelli-Quintavalle

31/3 denuncia lavori usuranti

Entro il 31 marzo, in riferimento all’anno precedente, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare  una comunicazione per  dichiarare i periodi durante i quali tali lavoratori hanno svolto lavorazioni usuranti.

La comunicazione è  indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio a all’Inps. 

La comunicazione viene effettuata tramite il modello LAV_US disponibile sul sito del Ministero del Lavoro  www.Cliclavoro.gov.it, o al seguente link https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/

 

Per inviare la comunicazione occorre accreditarsi al sistema.

L'adempimento interessa le seguenti lavorazioni come dalla definizione data dall'art. 1 de D.Lgs. n. 67/2011:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del Dm 19 maggio 1999 (lavoro sottosuolo; nelle cave; lavori ad alte temperature; lavori in spazi ristretti, cassoni in aria compressa ecc.):

b) lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs. n. 66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:

1) lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 oppure 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2) al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, alle dipendenze di imprese per le quali operano le specifiche voci di tariffa INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco allegato al D.Lgs. n. 67/2011, che applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 c.c., ossia tenuti al vincolo dell'osservanza, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

Le  Lavorazioni così dette  “a catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc.), come indicate all’art. 11, comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 67/2011, ed elencate nell’allegato 1 sono:

  • Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
  • Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e Termoindurenti; produzione Di articoli finiti, etc.
  • Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
  • Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
  • Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento  Elettrodomestici
  • Altri strumenti ed apparecchi
  • Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
  • Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.Rossellaquintavalle.it

www.tamburelliquintavalle.it

 
 
 
 
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