Pubblicati il 6/3/2015 i due decreti legislativi del Jobs act che fanno entrare in vigore tutele crescenti e nuovi ammortizzatori sociali. In attesa della circolare Inps, si accenna alle principali notizie su quanto previsto dalla norma in vigore in relazione agli ammortizzatori sociali.
I nuovi ammortizzatori sociali
NASpI
I nuovi ammortizzatori sociali
A distanza di soli 3 anni dall’entrata in vigore di ASpI e Mini ASpI, già si cambia.
A decorrere dal 1° maggio 2015, così come stabilito dal D.lgs. n. 22 del 4/3/2015 disciplina la nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, denominata NASpI, a sostegno dei lavoratori subordinati dipendenti da privati che perdono involontariamente il lavoro.
A chi spetta
La NASpI sostituisce l’ASpI e mini ASpI , per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 a coloro che presentano i seguenti requisiti:
a) siano disoccupati;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge Fornero del 2012.
Quanto spetta
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 per rapportarlo a mese.
Quando la retribuzione mensile è pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile.
Se invece la retribuzione mensile è superiore a tale importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro.
La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
La NASpI non è soggetta, come non lo era l’ASpI, al prelievo contributivo pari a quello previsto per gli apprendisti di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Per quanto tempo
La NASpI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (quindi max due anni) senza calcolare in tale lasso temporale i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Dagli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017 la NASpI e' corrisposta per un massimo di 78 settimane.
Regole particolari sono previste per chi, percependo la NASpI, si rioccupa sia in un rapporto di lavoro subordinato, sia autonomo, e chi, volendo sceglie di incassare quanto spettante in unica somma per avviare un’attività.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
