Scade il 28/02/2015, (il 2 marzo in quanto il 28 cade di sabato) il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati IVA relativi al 2014 da parte dei soggetti titolari di partita IVA attraverso la cosiddetta “comunicazione annuale dati IVA”, che dovrebbe essere l’ultima, secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 in quanto sostituita dalla dichiarazione annuale IVA, distinta dall’Unico.
Già la circolare n. 1/2011 dell’Agenzia delle Entrate aveva allargato la platea dei soggetti che possono ovviare alla comunicazione IVA inviando da subito la dichiarazione IVA autonoma indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale. Per le istruzioni occorre fare riferimento a quelle nuove approvate dal Provv. 15/1/2015 .
Sono soggetti all’invio tutti i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale anche se non hanno avuto operazioni imponibili, compresi i soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive; società di capitali e di persone indipendentemente dal volume d’affari realizzato.
Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:
- i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione
della dichiarazione annuale IVA e cioè:
- i soggetti che presentano la dichiarazione annuale autonoma entro il 28 febbraio 2015;
- le persone fisiche che nell’anno 2014 hanno effettuato un volume d’affari complessivo inferiore o pari a 25. 000 euro;
– i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti
di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di
fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni
esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione
annuale IVA in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art. 19-bis2. L’esonero
non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie
(art. 48, comma 2, d.l. 331 del 1993) ovvero siano stati effettuati acquisti per i
quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario
(es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);
– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, (produttori
agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore
a 7.000 euro);
– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate
nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti
IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA
nei modi ordinari;
– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda (cfr. circolari n. 26 del
19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli
effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
– i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri dell’Unione europea nell’ipotesi
di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del d.l. n. 331 del 1993, qualora abbiano
effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o
comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
– i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla
legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
– i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario,
che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità
previste dall’art. 74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi
tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti
in Italia o in altro Stato membro;
• i soggetti di cui all’articolo 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
– gli organi e le amministrazioni dello Stato;
– i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le
comunità montane, le province e le regioni;
– gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese
le aziende sanitarie locali;
– gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
• le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
• sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il
mese di febbraio, come previsto dall’art. 8 bis, secondo comma, ultimo periodo del D.P.R.
n. 322 del 1998, introdotto dall’art. 10, d.l. 1° luglio 2009, n. 78.
Si ricorda che la comunicazione IVA non è sostitutiva della dichiarazione annuale dell’IVA da trasmettere in un secondo momento, ma solamente una comunicazione di dati e notizie attraverso la quale non viene determinata in via definitiva ne’ l’IVA a debito né quella a credito in quanto non si deve tenere conto dei calcoli definitivi del prorata, né del credito dell’anno precedente, né dei versamenti eseguiti durante l’anno. Il contribuente deve quindi solamente indicare i dati complessivi delle liquidazioni periodiche del 2014, senza tenere conto di eventuali operazioni di rettifica o conguaglio che andranno invece indicati nella dichiarazione IVA da presentare assieme al modello UNICO/2015.
La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato che sarà obbligato a rilasciare la relativa ricevuta dell’avvenuto impegno alla trasmissione.
Le comunicazioni scartate dal sistema telematico saranno considerate tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.
Eventuali errori saranno direttamente rettificati con la dichiarazione IVA annuale in quanto non previste dichiarazioni integrative o correttive.
Sanzioni
L’omessa presentazione della comunicazione IVA o l’invio della stessa con dati errati, comporta una sanzione da 258,00 a 2065,00 euro. Non è prevista la procedura del ravvedimento per il ritardo di tale adempimento.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
