E’ terminato il biennio di riferimento 2013/2014 ai fini della verifica dei crediti conseguiti durante la formazione continua obbligatoria della categoria dei Consulenti del Lavoro.
Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno cinquanta crediti di cui almeno sei nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice deontologico, con una soglia minima di sedici crediti formativi in ciascuno dei due anni. Le materie oggetto di formazione sono quelle inerenti la professione di Consulente del Lavoro specificatamente elencate all’articolo 2 del regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria del 24/9/2009. Sono esentati dall’obbligo di osservare il conseguimento totale o parziale dei crediti, i soggetti elencati all’articolo 10 del regolamento, tra cui i professionisti che hanno compiuto i settanta anni. Il Consulente del Lavoro può inoltre richiedere l’esonero o la riproporzione anche in caso di temporaneo impedimento o ancora qualora non eserciti in nessun modo l’attività professionale o anche quando si trovi a dover assistere persone con handicap di cui alla legge n. 104/92. Entro il 28/2/2015 ogni Consulente del Lavoro dovrà presentare al Consiglio provinciale del proprio Ordine di appartenenza, una dichiarazione corredata da un elenco specifico attestante la partecipazione ad eventi o attività che abbiano concorso all’accrescimento della propria formazione professionale. Non sarà obbligatorio attestare la frequenza degli eventi formativi in cui la registrazione della presenza sia avvenuta tramite DUI.
(Leggi anche articolo di Rossella Quintavalle su Guida al Lavoro Sole 24 ore, n. 39/2014 )
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
