Riportiamo uno dei tanti chiarimenti indicati nella lunghissima circolare (linK in calce) emanata dall’Agenzia delle Entrate in data 19/2/2015
2.6 Erroneo/omesso invio della certificazione unica
Domanda
Rispetto all’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle nuove certificazioni delle ritenute, in caso di errore/omissione nell’invio della certificazione unica, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ed eventualmente con quale modalità?
Risposta
I sostituti d’imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 2 del decreto Semplificazioni, trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (7 marzo). Resta fermo l’obbligo di trasmettere comunque la certificazione corretta anche dopo questa scadenza. Non è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento.
Infatti, la tempistica prevista per l'invio delle certificazioni uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.
Si ricorda che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di cento euro (non ravvedibili), tranne nell’ipotesi in cui la trasmissione della corretta certificazione venga effettuata entro i cinque giorni successivi a quello di scadenza (12/3/2015).
Link alla circolare
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
