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La Gestione Separata nel 2015

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Nella circolare n. 27 del 5/2/2015, l’Inps ha pubblicato le nuove aliquote e  i nuovi minimali e massimali validi per il 2015 ai fini della contribuzione dei soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26 legge n. 335/95.

 

A tale gestione appartengono anche i soggetti percettori di redditi derivanti dal contratto d'opera di tipo occasionale regolato dall’articolo 2222 e ss. del codice civile che a decorrere dal 2004, sono assoggettati a contributi solo per la parte che supera i 5.000,00 euro, complessivamente considerati anche con più committenti.

I versamenti dovuti sui compensi dei collaboratori di competenza del 2015 sono determinati su un limite massimo pari a euro 100.324,00 e un limite minimale pari a euro 15.548,00, senza il raggiungimento del quale non si può contare su  un intero anno di accredito contributivo ma, eventualmente, su una contrazione dei mesi accreditati in proporzione a quanto versato. La ripartizione del contributo in riferimento ai rapporti di collaborazione resta fissata per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente. I lavoratori autonomi con Partita IVA con facoltà di rivalsa in fattura del   4% versano interamente il contributo dovuto tramite F24 nei tempi previsti per il versamento delle imposte scaturenti da UNICO.

Tabella aliquote stabilite per la gestione separata per i prossimi tre anni, salvo ulteriori future modifiche.

      Soggetti                     2015                          2016                              2017

Lavoratori autonomi  iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica

30% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero.

La percentuale è interamente a carico del professionista salva la facoltà di rivalsa del 4%

31% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero.

La percentuale è interamente a carico del professionista salva la facoltà di rivalsa del 4%

32% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero.

La percentuale è interamente a carico del professionista salva la facoltà di rivalsa del 4%

Soggetti iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica (co.co.co., co.co.pro, mini co.co.pro, associazioni in partecipazione, lavoro occasionale e venditori porta a porta oltre i 5.000 euro)

30% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero.

20,48% c/committente

10,24% c/percipiente

31% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero.

21,15% c/committente

10,57% c/percipiente

32% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero.

21,81% c/committente

10,91% c/percipiente

Soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati

23,5%

 

15,67% c/committente

7,83% c/ percipiente

24%

 

16% c/committente

8% c/ percipiente

24%

 

16% c/committente

8% c/ percipiente

 

Link alla circolare 27

 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2027%20del%2005-02-2015.htm

 

Rossella Quintavalle

Consulente del lavoro in Roma

www.tamburelliquintavalle.it

www.rossellaquintavalle.it