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Voucher Mamme

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  Con il messaggio n. 2/2015, l’Inps interviene nuovamente su ciò che interessa la domanda per ottenere i c..d. “voucher mamme” ricordando che l’ISEE, necessario per la domanda, dovrà rispettare i nuovi criteri illustrati nella circolare dell’Istituto n. 171/2014.

 

Con la Circolare n. 169  del 16 dicembre 2014 L’inps ha fornito le nuove istruzioni operative relative all’attuazione del decreto 28 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2014 con il quale sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Circa due anni fa, con circolare n. 48 del  28/3/2013, l’Istituto aveva già fornito le complicate e poco rassicuranti informazioni sull’accesso alle richieste dei voucher pagare baby sitter o asili nido in forza delle novità contenute nelle Riforma Fornero (Articolo 4, comma 24, lettera b) Legge 28 giugno 2012 n. 92) sull’erogazione in via sperimentale per gli anni 2013/2015 di questa forma di aiuto alle mamme che lavorano e di sostegno alla genitorialità in un ottica di riforma del mercato del lavoro “in una prospettiva di crescita”. (…..?).

Questo beneficio non ha avuto molto successo fra le mamme eventualmente desiderose di tornare al lavoro.

 

Di che si tratta e a chi

Si tratta della possibilità per la madre lavoratrice, di richiedere, al termine del congedo di maternità obbligatorio e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare per un massimo di sei mesi negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche.

Si può accedere a questo nuovo “beneficio” solo se si utilizzano  strutture scelte dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall’Istituto (sennò era troppo facile). Tale elenco viene formato annualmente, per tutti gli anni della sperimentazione, sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando, e viene quotidianamente aggiornato e pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché le lavoratrici possano preventivamente consultarlo al fine di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura prescelta, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio. Il contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale, ma non l’abbia esaurito.

Chi può accedere al beneficio

possono accedere esclusivamente le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata)..

Sono escluse dal beneficio:

1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;

2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

 

Quanto e per quanto tempo

L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili per un massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), in sostituzione della fruizione del congedo parentale spettante. Il contributo viene concesso, sotto forma di voucher,  per il pagamento del servizio di baby sitting, ovvero, per il pagamento di strutture eroganti servizi per l’infanzia. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall’Istituto, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di  600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. L’Inps precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Ad esempio se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Per le lavoratrici part-time il contributo è concesso in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

 

Tempi

L’accesso alla graduatoria (perché di graduatoria si tratta e fino ad esaurimento fondi stanziati) può essere effettuata per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

 

La domanda

Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare, per ciascun figlio, domanda telematica all’Istituto, tramite PIN o un patronato, il quale, nei limiti della copertura finanziaria a disposizione, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio. La graduatoria è definita tenendo conto del nuovo ISEE familiare.

Le istruzioni per la presentazione della domanda di beneficio sono consultabili sul sito web istituzionale attraverso il seguente percorso: avvisi e concorsi-> avvisi. Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino –> Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito –> Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

a) indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;

b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;

c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;

d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida.

L’Istituto, ricevute le domande, provvederà a formare una graduatoria tenendo conto dell’ISEE con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda.

 La domanda di ammissione al beneficio per l’anno 2015 potrà essere presentata dalla madre richiedente il beneficio in possesso di  dichiarazione ISEE valida,  a partire dal 1° gennaio 2015 e fino a termine del 31 dicembre 2015.

 

 

 

Modalità di erogazione del beneficio

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Nel caso invece in cui la mamma utilizzi il servizio di una baby sitter, entreranno in campo i buoni lavoro o voucher previsti dall’art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003. L’Inps pertanto erogherà 600 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia, che dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS del domicilio dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.

Prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

• il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da

cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante),

• il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL,

• il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,

• la sede INPS

La madre poi dovrà, prima della consegna dei buoni alla lavoratrice, intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

Tutto chiaro no? Ma soprattutto molto pratico!

Link alla circolare 169/2014

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20169%20del%2016-12-2014.htm

 

Rossella Quintavalle

Consulente del lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

www.tamburelliquintavalle.it