Il 15/1/2015, è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di IMU e TASI non pagate il 16/12/2014, tramite l’istituto del ravvedimento operoso effettuato entro i 30 giorni al 3%. Ai sensi delle novità della legge di stabilità, tale versamento potrà essere sanato nuovamente entro il 16/3/2015 con la percentuale del 3.34%.
L’istituto del ravvedimento operoso è profondamente cambiato dalla legge di stabilità. Legge n. 190/2014.
Le nuove disposizioni consentono di ravvedere le inadempienze in relazione al tempo trascorso potendo senza limiti di tempo e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nella quale è stata commessa la violazione.
Altra novità è rappresenta dal fatto che non è più rilevante il fatto che la violazione sia già stata contestata tramite accesso o ispezione, ma non è sanabile in presenza di un formale atto di liquidazione o accertamento.
Cambiano così le percentuali da applicare al ravvedimento e sono così stabilite:
a) ad un decimo del minimo (3%) nel caso di mancato pagamento del tributo se effettuato entro 30 gg dalla scadenza originaria.
b) ad un nono del minimo (3,34%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo (3.75%) se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno cui la violazione si riferisce o, se non è prevista dichiarazione, entro un anno dall’omissione;
d)ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
f)ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione.
g) entro 14 giorni dalla violazione, resta sempre valido il RAVVEDIMENTO SPRINT, quale opportunità per ravvedersi, meno salata. Chi dimentica di pagare le imposte, ma poi repentinamente si vuole ravvedere, se lo farà entro 14 giorni otterrà un trattamento più favorevole. Entro 14 giorni la sanzione del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo e quindi il 3% previsto nei casi di ritardo fino a 30 giorni si riduce di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Ravvedimento Sprint anche per altre inadempienze
Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dall'articolo 11 della Legge n. 44 del 2012, il ravvedimento "sprint" si applicherà a tutte le violazioni e non solo a quelle relative agli omessi versamenti. Sostanzialmente sarà applicabile anche in relazione alla sanatoria relativa all’infedele dichiarazione, nonché in caso di dichiarazione omessa.
E’ doveroso ricordare che ai versamenti tardivi sono da aggiungere gli interessi legali che dal 1/1/2015 sono scesi allo 0.50%.
RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DIPENDENTI
Si ricorda inoltre che non esiste modo per ravvedere autonomamente i contributi INPS non versati per i quali arriverà avviso bonario dell’INPS che chiederà di utilizzare non più il codice DM10 in caso di contributi dipendenti, ma il codice RC01. A tal proposito si ricorda che l’errato utilizzo del codice, non permetterà l’abbinamento del pagamento mancante. In considerazione delle deludenti tempistiche dell’Istituto di previdenza, conviene attendere la richiesta di pagamento e pagare con le sanzioni dallo stesso calcolate, senza attivarsi in una regolarizzazione spontanea per non rischiare di vedersi richiedere nuovamente il pagamento per mancato abbinamento dei codici.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma




