Ultimi giorni per pagare il secondo acconto 2014
Dal primo di novembre è scattata l’ora “X” per i secondi acconti delle imposte e contributi calcolati sulla base dello scorso anno. La scadenza quest’anno è spostata al 1 Dicembre in quanto il 30 novembre è domenica.
Già a giugno/luglio abbiamo provveduto al pagamento del saldo 2013 e del primo acconto per il 2014 di imposte contributi e di cedolare secca e con questo secondo versamento raggiungeremo il 100% del dovuto per l’anno precedente, percentuale perfettamente in sintonia con la crisi attuale che ha colpito migliaia di famiglie. Ci costringeranno in futuro anche ad anticiparle per i il doppio? Oppure ad anticipare due anni in uno? Chissà: Le “vie dei legislatori” sono tortuose, infide e misteriose.
A differenza dei pagamenti di questa estate però per questo secondo acconto non è prevista la rateazione ma…..
Ma potremo intervenire sulle cifre e provvedere ad effettuare un conteggio previsionale se già sappiamo che i redditi del 2014 sono decisamente inferiori a quelli del 2013.
Per sapere quanto versare, basterà prendere a riferimento il rigo RN33:
se l’importo è superiore a 52 euro, l’acconto è dovuto in unica rata a novembre ed è pari al 100% di quanto indicato (percentuale che negli ultimi anni è variata dal 99 al 96 e del 96 al 100).
Se l’importo risulta superiore a euro 258 stiamo trattando il secondo acconto in quanto già pagato il primo a giugno/luglio 2014. In tal caso si dovrà prendere a riferimento quanto indicato al rigo RN33 e sottrarre quanto già pagato a titolo di primo acconto, la differenza sarà l’importo da versare ora.
I codici tributo per il secondo o unico acconto, da pagare con modello F24:
4034 – II o unico acconto IRPEF;
3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione;
1794 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi – Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007. Versamento della 2^ o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA.
Se il contribuente è anche titolare di partita IVA dovrà versare anche gli acconti, se dovuti, delle imposte IRAP e dei contributi INPS commercianti o gestione separata.
Coloro che hanno approfittato della cedolare secca, potranno versare il secondo acconto con il codice "1841" anche per l'acconto in unica soluzione, ma, in considerazione dell’abbassamento della percentuale di imposta dal 15% al 10% nei casi di affitti stipulati a canoni concordati, potranno ridurre l’importo dovuto per lo stesso affitto riscosso. Ricordiamo che l’acconto della cedolare secca è pari al 95% del totale dovuto per il 2013. Anche in caso di versamento di acconto per la cedolare secca si può utilizzare il metodo previsionale.
Ravvedimento operoso
Se ci si trova in difficoltà finanziaria o si sbaglia la previsione nel ridurre l’importo del secondo acconto, ci si potrà sempre avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso, oggi molto più appetibile che in passato e possibile anche nella versione “sprint”.
Sarà infatti possibile pagare in ritardo quanto omesso, con la sola aggiunta della sanzione del 3% se il ritardo rientra nei trenta giorni, o il 3,75% se il pagamento viene effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2014, oltre naturalmente agli interessi legali che nel 2014 sono dell’1% in ragione d’anno.
Entro 14 giorni invece, si potrà inoltre fruire del ravvedimento sprint allo 0.2% per ogni giorno di ritardo.
I ricalcoli del 730
Anche i sostituti d’imposta dovranno provvedere ad addebitare sui cedolini paga, i secondi acconti derivanti dalle certificazioni caaf già ricevute, salvo richiesta di riduzione da parte dei dipendenti effettuate entro il 30/9/2014.
F24 in banca o in telematica?
Come potete leggere nella mia news del 9/10/2014, le deleghe F24 conteneti importi a compensazione, superiori a 1000 euro e a zero non potranno più essere portate in banca ma, come tutte le novità, niente è certo: né la certezza che non possano andare in banca tutte le deleghe fino al 31/12/2014, né le eventuali sanzioni. Quindi, trattandosi di una norma di recente attuazione senza precise indicazioni su cosa abbia voluto intendere l’Agenzia delle Entrate nella sua circolare esplicativa per “rate” possibili ancora in modalità cartacea, si presume che nulla succeda se il cittadino prosegue come sempre per effettuare i suoi pagamenti fine a fine anno (IMU e TASI compresa).
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma
