Il fondo è finalizzato all’ampliamento delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, per i settori ancora privi di un fondo già costituito.
Sono interessati i lavoratori dipendenti da imprese con più di quindici dipendenti non rientranti nel campo dell’applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore, privi di un fondo di solidarietà bilaterale costituito dalla contrattazione collettiva nazionale.
Destinatari
- Datori di lavoro con più di quindici dipendenti
- Datori di lavoro appartenenti a settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale
- Datori di lavoro privi di un Fondo già costituito ai sensi di quanto disciplinato ai commi 4 e 14 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012
- Datori di lavoro esclusi dal campo di applicazione del Fondo di settore
Calcolo della forza lavoro
Rientrano nel calcolo della forza lavoro:
- i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.);
- i lavoratori part-time sono conteggiati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 6 del decreto legge n. 61/2000;
- i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre;
- i lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro.
Il lavoratore assente (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Sono esclusi dal calcologli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.
Contribuzione al Fondo si solidarietà
Per le prestazioni offerte dal fondo, a decorrere dal 1/1/2014, le imprese con una media occupazionale di più di quindici dipendenti nel semestre precedente, sono tenute a versare mensilmente:
a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo
a carico dei lavoratori;
b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Ora, manca solo la circolare INPS che detti le più specifiche modalità di versamento.
Adempimenti e Codifica Aziende
Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del decreto sono contraddistinte dal CA “0J”, che, dal 1/1/2014, assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)”.
A tal fine l’Inps procederà ad attribuire il codice di autorizzazione “0J” (zero J) alle imprese potenzialmente interessate, a prescindere dal requisito dimensionale. Tale attribuzione, che avverrà in automatico a cura della Direzione Generale, potrà essere visualizzata sul Cassetto previdenziale Aziende. Poiché il contributo è mensilmente dovuto solo dalle imprese che hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione “0J”, il controllo del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata.
Quando versare i contributi al Fondo
Le aziende interessate dovranno effettuare i versamenti riferiti al periodo gennaio – settembre 2014, entro e non oltre il 16/12/2014, senza applicazione naturalmente di sanzioni o interessi. Dal mese di competenza di ottobre, i versamenti seguiranno le ordinarie scadenze e dunque il primo versamento, relativo al mese di ottobre, andrà effettuato entro il 17/11/2014 (cadendo il 16/11/2014 di domenica).
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.tamburelliquintavalle.it



