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Le News Tamburelli-Quintavalle

Oggi ravvedimento breve

Oggi 16/10/2014, è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati entro il 16/9/2014, tramite l’istituto del ravvedimento operoso breve.

Tramite l’istituto del ravvedimento operoso, è possibile sanare l’infrazione con

sanzioni in misura ridotta, entro trenta giorni dalla data di scadenza. E così anziché vedersi recapitare un avviso di sanzione per ritardato pagamento, si può sanare spontaneamente applicando il 3% di sanzione  sulle imposte non pagate per omissioni commesse a far data 01/02/2011 più gli interessi legali calcolati allo 1% (dal 2014) in ragione d’anno.

N.B: si consiglia di non utilizzare il sistema del ravvedimento come usuale sistema di pagamento ritardato in quanto l’Agenzia delle Entrate ultimamente ha iniziato in merito delle verifiche per scoprire chi utilizza tale strumento per evitare sempre e comunque il rispetto delle scadenze fiscali.

La sanzione sarà ridotta sempre che la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

 

Quindi per fare un esempio, se l’imposta non pagata si riferisce alle ritenute dei dipendenti > codice 1001 per Euro 1000,00 in scadenza il 16/4/2014 entro il 16/5/2014 occorrerà indicare con il codice 1001 Euro più interessi maturati calcolati all’ 1% per i giorni dal 16/5/014 al 16/6/2014 (euro 0,821).

> codice 8906 (sanzione  sostituti di imposta) Euro 30,00 (1000,00 x 3%).

Il codice per la sanzione varia a seconda dell’imposta non pagata nei termini.

 

 

RAVVEDIMENTO SPRINT  un’opportunità meno salata.

Chi dimentica di pagare le imposte, ma poi repentinamente si vuole ravvedere, se lo farà entro 14 giorni otterrà un trattamento più favorevole.

E’ così che la nuova manovra per l’estate ha deliberato il nuovo “ravvedimento sprint”. 

Il ravvedimento 'sprint' può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.

Dal quindicesimo giorno, si tornerà ad adottare il ravvedimento breve fino a trenta giorni di ritardo, dopo di che si ritorna al ravvedimento lungo o annuale.

Entro 14 giorni la sanzione del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo e quindi il 3% previsto nei casi di ritardo fino a 30 giorni si riduce di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Il nuovo ravvedimento dal 6/07/2011, giorno di entrata in vigore del decreto legge n. 98 del 6/07/2011, è ora così articolato:

> lo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo;

 

Le sanzioni nel 2014

Ad oggi così sono disciplinate le nuove percentuali in caso di ravvedimento:

  • entro 30 giorni dalla violazione la sanzione è ora ridotta a 1/10 del tributo e quindi pari al 3% (già il 2.5%);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta ad  1/8 del minimo e pari quindi al 3.75%, (già il 3%).

 

 

NOVITA’

Ravvedimento Sprint anche per altre inadempienze

 

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dall'articolo 11 della Legge n. 44 del 2012, il ravvedimento "sprint" si applicherà a tutte le violazioni e non solo a quelle relative agli omessi versamenti. Sostanzialmente sarà applicabile anche in relazione alla sanatoria relativa all’infedele dichiarazione, nonché in caso di dichiarazione omessa.

 

 

RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DIPENDENTI

Si ricorda inoltre che non esiste modo per ravvedere autonomamente i contributi INPS non versati per i quali arriverà avviso bonario dell’INPS che chiederà di utilizzare non più il codice DM10 in caso di contributi dipendenti, ma il codice RC01. A tal proposito si ricorda che l’errato utilizzo del codice, non permetterà l’abbinamento del pagamento mancante.  In considerazione delle deludenti tempistiche dell’Istituto di previdenza, conviene attendere la richiesta di pagamento e pagare con le sanzioni dallo stesso calcolate, senza attivarsi in una regolarizzazione spontanea per non rischiare di vedersi richiedere nuovamente il pagamento per mancato abbinamento dei codici.

 

Rossella Quintavalle

C.d.L. in Roma

www.rossellaquintavalle.it

www.tamburelliquintavalle.it

 

 
 
 
 
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