Bonus Occupazione Giovani
Il “Bonus Occupazione Giovani” è una delle misure che fa parte del più grande progetto denominato “Garanzia Giovani”, attivo in Italia dal 1 maggio 2014, finalizzato a facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso misure agevolative per i datori di lavoro che li assumono. Tra le misure previste, il Bonus occupazione, gestito dall’Inps ha avuto il via definitivo il 3/10/2014 dopo la pubblicazione del decreto direttoriale del 8/8/2014. L’Inps, con circola n. 118 del 3/10/2014 e il successivo messaggio n. 7598 del 9/10/2014, ha dettato le modalità pratiche di attivazione.
Quali giovani
Tutti i datori di lavoro che assumono, nelle Regioni coinvolte e nella provincia Autonoma di Trento, giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, iscritti nel portale Garanzia Giovani (www.garanziagiovani.gov.it.), non impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo possono, far aspirare ad un bonus dai 1.500 ai 6.000 euro.
Quali assunzioni
Le assunzioni ammesse a beneficio sono quelle attivate con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi, qualora il rapporto di lavoro si svolga in una delle seguenti Regioni o Province Autonome: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Provincia Autonoma Trento, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Nelle Regioni di Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia e Puglia. Il bonus spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.
La registrazione dei Giovani sul portale
I giovani tra i 15 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni), residente in Italia, cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante in Italia, si iscrivono sul portale www.garanziagiovani.gov.it o sui portali delle Regioni coinvolte nel progetto. Saranno successivamente chiamati per un colloquio finalizzato all’assegnazione di un “Profilo” per essere inseriti in una delle quattro classi previste che vanno dalla difficoltà media a quelle molto alta, più è alta la profilazione, più è alto il bonus spettante al datore di lavoro che lo assume. Il bonus scatta solo per i giovani assunti dai 16 anni in su.
la misura e le regole del Bonus
Le assunzioni possono essere effettuate tra il 3/10/2014 e il 30/6/2017 fino a esaurimento dei fondi disponibili, anche con soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato. Non danno diritto al bonus: apprendistato, lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Il beneficio è subordinato a quanto previsto dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 e dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15 della legge n. 92/2012 , oltre che al rispetto delle norme sul “de minimis”. Il bonus inoltre non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva. L’importo del bonus è diversificato sulla base della tipologia del contratto di assunzione, delle classe attribuita al giovane, e varia da un minimo di euro 1.500,00 per un contratto di lavoro inferiore a 12 mesi a un massimo di 6.000,00 euro per l'instaurazione di un contratto a tempo indeterminato. Il bonus è ammesso in proporzione anche per rapporti di lavoro part time per orari pari o superiori al 60% dell’orario full time. L’incentivo sarà fruito mediante conguaglio da operarsi sulle denunce mensili Uniemens in attesa di istruzioni.
Domanda di ammissione al Bonus
Il datore di lavoro interessato invia una domanda preliminare di ammissione all’incentivo indicando i dati del giovane nei cui confronti potrebbe attivarsi un contratto di assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, attraverso il modello “GAGI” , già disponibile dal 10 ottobre 2014.
Espletate tutte le procedure di verifica dei requisiti, l’Inps risponderà per l’accettazione o meno della domanda ed entro sette giorni lavorativi il datore di lavoro effettua l’assunzione. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione positiva, il datore di lavoro comunica all’Inps, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione del lavoratore. Eventuali dubbi potranno essere inviati attraverso la funzione “Contatti” del Cassetto previdenziale.
Un mio articolo approfondito lo trovate in Guida al Lavoro – Sole 24ore n. 40/2014.
Link
Circolare n. 118 del 3/10/2014
Messaggio Inps n. 7958 del 9/10/2014
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
