A chiarimento di quanto già illustrato nella mia news del 16/9/2014 e del 22/9/2014), ricordo che l’Agenzia delle Entrate con circolare del 19 settembre (link in calce) ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di inviare on line il modello F24 quando di importo superiore a 1000 euro o contenente compensazioni.
Ecco la prima scadenza che coinvolge tutti: proprietari ed inquilindi abitazioni: la farneticante TASI.
E’ possibile utilizzare ancora il modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, dai soggetti non titolari di partita IVA, oltre al caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro, anche nei seguenti casi particolari.
- F24 precompilati dall’ente impositore quali ad esempio Agenzia delle entrate,
Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro;
- Versamenti rateali in corso, e fino al 31 dicembre, per imposte e contributi derivanti da dichiarazioni già predisposte prima dell’entrata in vigore della disposizione (non titolari di partita IVA)anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;
- Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione ( I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione);
I contribuenti che non posseggono un conto corrente l’Agenzia delle Entrate illustra le possibili modalità di pagamento:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero (i debiti dovuti sono azzerati per effetto di somme utilizzate in compensazione). In tal caso il pagamento potrà essere effettuato:
- direttamente dal cittadino utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate attraverso i canali Entratel o Fisconline, utilizzabile dopo aver richiesto ed ottenuto il Pin;
- avvalendosi di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ecc.) che trasmetterà per suo conto le deleghe utilizzando il servizio “F24 cumulativo” (provv. AE del 21/9/2007).
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano
effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (nel caso in cui le compensazioni non sono sufficienti ad azzerare i debiti), e quando il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
Non ci sono commenti per esprimere il disgusto di queste continue norme che complicano sempre più il nostro lavoro e la vita dei cittadini. Al caos e alle modalità contorte e diversificate comune per comune con cui sono riusciti ad incasinare la tassa sulla casa, si aggiunge anche questa bella novità.
Di male in peggio! Dicono che dal 2015 ci sarà una “semplificazione” ma, sinceramente a me questa parola adesso fa veramente PAURA!.
Circolare AE
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
