L’inps con messaggio n. 7113 del 19/9/2014, avverte gli interessati, della scadenza del 30/9/2014 in relazione all’obbligo o meno di comunicare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2013, cumulabili con la pensione.
Ma chi è soggetto o meno al cumulo?
L’Inps illustra le differenziazioni tra chi è obbligato alla dichiarazione e chi ne è escluso:
Pensionati esclusi dall'obbligo
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianitàcontributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (v. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione,
purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Pensionati soggetti all'obbligo
I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui sopra sono invece tra i soggetti obbligati alla comunicazione entro il 30 settembre 2014.
Vi sono però, aggiunge l’Istituto di previdenza, situazioni particolari.
Le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno e quindi con reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.440,59.
I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private, così come le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace.
Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione come pure tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive.
Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni.
I pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione
Quali redditi dichiarare?
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
In che modo?
Tutte le informazioni utili sono reperibili nel famoso “bustone” inviato dall’Inpès nei giorni scorsi. Coloro che pur essendo obbligati, non lo hanno ricevuto, possono scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.
Sanzioni
I soggetti che omettano di produrre la dichiarazione in relazione al cumulo, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
I pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione
con i redditi da lavoro autonomo e che nel corso del 2014 svolgano attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire e le eventuali trattenute operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2014 resa a consuntivo nell'anno 2015.
Messaggio INPS n. 7113 del 19/9/2014
http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%207113%20del%2019-09-2014.pdf
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




