Dopo la modifiche già apportata con il decreto 35/2013, dove venivano indicate le nuove aliquote dell’addizionale Regionale Lazio nella seguente misura:
- Redditi fino a 15 mila euro – aliquota 1,73%
- Redditi oltre 15 mila euro e fino a 28 mila euro - aliquota 2,33%
- Redditi oltre 28 mila euro e fino a 55 mila euro - aliquota 2,33%
- Redditi oltre 55 mila euro e fino a 75 mila euro - aliquota 2,33%
- Redditi oltre 75 mila euro – aliquota 2,33%
L’art. 2, comma 137, della Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 ha modificato il comma 7 dell’art. 8 della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, modificando ulteriormente la modalità di calcolo per il 2014 ed esentando dalla maggiorazione dello 0,6% i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 28.000 euro.
Per l’anno 2014 dunque i soggetti con reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 28.000 euro saranno assoggettati all'addizionale IRPEF pari all'1,73%.
Per i soggetti con reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF superiore a 28.000 euro, trova applicazione un’aliquota scaglionata nelle seguenti misure:
- per lo scaglione di reddito fino a 15.000 euro, l'aliquota dell'1,73%;
- per gli scaglioni di reddito successivi, l'aliquota del 2,33%
Si leggeva inoltre nella prima modifica che spettano ulteriori esenzioni per le famiglie con reddito fino a 50mila euro e tre figli a carico nella seguente modalità:
l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF resta confermata nella misura dell'1,73%, senza alcun aggravio, per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro aventi fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.
Semplice…..no?
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




