A chiarimento di quanto già illustrato nella mia news del 16/9/2014, l’Agenzia delle Entrate con circolare del 19 settembre (link in calce) ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di inviare on line il modello F24 quando di importo superiore a 1000 euro o contenente compensazioni.
E’ possibile utilizzare ancora il modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, dai soggetti non titolari di partita IVA, oltre al caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro, anche nei seguenti casi particolari.
- F24 precompilati dall’ente impositore quali ad esempio Agenzia delle entrate,
Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro;
- Versamenti rateali in corso, e fino al 31 dicembre, per imposte e contributi derivanti da dichiarazioni già predisposte prima dell’entrata in vigore della disposizione (non titolari di partita IVA)anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;
- Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione ( I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione);
I contribuenti che non posseggono un conto corrente l’Agenzia delle Entrate illustra le possibili modalità di pagamento:
a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel ex articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;
b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
