IMU E TASI COMUNE DI ROMA
Dal sito del suo Comune, la bellezza di Roma si fa pagare con l’applicazione della aliquota di maggiorazione dello 03.8 che la nostra bella città non ha esitato ad applicare. Esenzioni e Detrazioni quasi nulle.
IMU
Si confermano le aliquote applicate in sede di acconto come di seguito specificate:
• 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate come A1, A8 e A9 con una detrazione pari a euro 200 annui;
• 6,8 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER con una detrazione pari a euro 200 annui;
• 7,6 per mille per le unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie C1, C3, D8, utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell’IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo. Entro il 30 marzo dell’anno successivo all’applicazione dell’aliquota va presentata la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello;
• 7,6 per mille per i teatri e le sale cinematografiche;
• 7,6 per mille per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Entro il 30 marzo dell’anno successivo all’applicazione dell’aliquota va presentata la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello;
Da quest’anno inoltre si applica l’aliquota agevolata del 7,6 per mille anche per :
• le unità immobiliari inserite nell’Albo dei “Negozi Storici” e nell’albo dei “Negozi Storici di Eccellenza” di Roma Capitale;
• le unità immobiliari adibite a punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001,n. 170.
In quest’ultimo caso è necessario, entro il 30 marzo dell’anno successivo all’applicazione dell’aliquota, presentare la relativa comunicazione utilizzando l’apposito modello.
Poiché la nuova agevolazione decorre dal 1 gennaio 2014 a saldo l’imposta andrà ricalcolata a conguaglio di quanto versato in acconto.
• 10,6 per mille per tutti gli altri immobili.
Non versano l’IMU le seguenti tipologie di immobili:
abitazioni principali e relative pertinenze non classificate come A1,Ø A8 e A9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie aØ proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggiØ sociali (Decreto Interministeriale n.146 del 22/4/2008);
la casa coniugaleØ assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l’ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizioØ urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Ø l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dalØ soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. (Per requisiti e condizioni vedi nota in fondo)
Modalità di pagamento e codici tributo
Il pagamento dell’IMU può essere effettuato attraverso il modello F24 utilizzando i seguenti codici:
- Per le abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) 3912 (Codice Roma Capitale);
- Per i terreni 3914 (Codice Roma Capitale);
- Aree fabbricabili 3916 (Codice Roma Capitale);
- Immobili Categoria D 3930 (Codice Roma Capitale) 3925 (Stato).
In caso di D8 (solo per le autorimesse pubbliche) agevolate l’importo va versato esclusivamente allo Stato utilizzando il codice tributo 3925;
- Altri fabbricati 3918 (Codice Roma Capitale);
Il codice Comune per Roma è H501
TASI
Si applicano le aliquote:
• 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze con l’eccezione degli immobili accatastati come A1, A8, A9.
La stessa aliquota si applica anche per le seguenti fattispecie:
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietàü indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi socialiü (Decreto Interministeriale n.146 del 22/4/2008);
Alla casa coniugaleü assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoü edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o diü usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
L’unità immobiliare e relative pertinenze concesse inü comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. (Per requisiti e condizioni vedi nota in fondo).
Alle unità immobiliari sopra indicate si applicano le seguenti detrazioni dell’imposta dovuta rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale
- 110,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio, fino a 450,00 Euro;
- 60,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio, fra 451,00 Euro e 650,00 Euro;
- 30,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio,
fra 651,00 Euro e 1.500,00 Euro.
• 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate A1, A8 e A9;
• 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• 0,8 per mille per tutti gli altri immobili.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata (per un periodo superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare) da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, il valore del 20% del tributo TASI è dovuto dall’occupante.
Modalità di pagamento e codici tributo
Il pagamento della TASI può essere effettuato attraverso il modello F24 utilizzando i seguenti codici:
- 3958 per le abitazioni principali e relative pertinenze
- 3961 per altri fabbricati (comprese le seconde case)
- 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 per le aree fabbricabili
Il codice Comune per Roma è H501
COMODATO D’USO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO
L’equiparazione all’abitazione principale sia per l’IMU che per la TASI dell’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, opera a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui. L’equiparazione opera limitatamente ad una sola unità immobiliare.
In questo caso, il soggetto passivo deve presentare un’apposita dichiarazione, unica per IMU e TASI, da inviare una sola volta e valida fino al permanere delle condizioni entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota.
Alla dichiarazione vanno allegati copia del contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate e l’attestazione ISEE del comodatario.
L’agevolazione decorre dalla data certa del contratto di comodato registrato e fino al permanere delle condizioni.