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Le News Tamburelli-Quintavalle

Fondo di solidarietà residuale: il pagamento

 

Nessuna sanzione è prevista per coloro che pagheranno il nuovo contributo entro novembre 2014.

 

Questo quanto annunciato dall’INPS in un comunicato stampa pubblicato il 4/9/2014, due giorni dopo l’emissione della circolare n. 100 nella quale, illustrando le modalità di pagamento dichiarava la scadenza al 16 settembre. Sotto scaricabile circolare e comunicato-

 

Vi ricordiamo quanto stabilito dal decreto 7/2/2014 in G.U. a giugno 2014, già pubblicato su questo sito il 19-6-2014

 

Costituito il fondo di solidarietà residuale

 

E’ stato pubblicato in GU n. 129 del 6/6/2014, il decreto 7/2/2014, contenente la disciplina relativa alla fondo di solidarietà residuale come stabilito all’articolo 3 della legge n. 92/2012. Il fondo  è finalizzato all’ampliamento delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione  dell’attività lavorativa nei settori  non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, per i settori ancora privi di un fondo già costituito.

 

Il Fondo, da costituirsi presso l’Inps, interessa i lavoratori dipendenti da imprese con più di quindici dipendenti non rientranti nel campo dell’applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore, privi di  un fondo di solidarietà bilaterale costituito dalla contrattazione collettiva nazionale.

Contribuzione al Fondo si solidarietà
 Per le prestazioni offerte dal fondo, a  decorrere  dal  1/1/2014, le imprese con una media  occupazionale  di  più  di  quindici  dipendenti  nel semestre precedente, sono tenute a versare mensilmente:                         
a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un  terzo
a carico dei lavoratori; 
b) un contributo addizionale a carico del datore  di  lavoro  che ricorra  alla  sospensione  o  riduzione  dell'attività  lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. 

Ora, manca solo la circolare INPS che detti le più specifiche modalità di versamento.

 

Qui il comunicato e la circolare

 

Circolare n. 100 del 2/9/2014

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20100%20del%2002-09-2014.htm

 

comunicato stampa del 3/9/2014 pubblicato sul sito dell’Istituto in “ufficio stampa” il 4/9/2011

http://www.inps.it/docallegati/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs140904.pdf

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 www.rossellaquintavalle.it

www.tamburelliquintavalle.it

 
 
 
 
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