Con circolare n. 20/2014 il MEF ribadisce che con l’entrata in vigore dell’IMU dal 2012, i redditi domenicali dei terreni non affittati e quelli dei fabbricati non locati non sono più ricompresi tra i redditi assoggettati ad IRPEf. Ma avendo comunque natura reddituale, devono ugualmente essere considerati nel reddito familiare complessivo ai fini della spettanza dell’ANF.
I dati vanno reperiti nei righi 147 e 148 del modello 730/3 e del rigo RN50, colonne 1 e 2 del modello UNICO/2014
Nuove tabelle per il periodo luglio 2014 – giugno 2015.
L’Inps ha pubblicato la circolare numero 76 del 11 Giugno 2014, per comunicare le nuove tabelle contenenti i nuovi importi ANF validi dal 1/07/2014 al 30/06/2015. I livelli di reddito familiare ai fini dell’assegno per il nucleo familiare sono stati rivalutati in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT ed è pari al 1,1%.
Ricordiamo che l’assegno per il nucleo familiare spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati e ai soci di cooperative, i cui nuclei familiari rientrano nei redditi determinati dalla variazione ISTAT .
Dal l 01/01/1998, tale prestazione è dovuta anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/95, che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati i quali potranno presentare domanda direttamente all’INPS a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni. Per tali soggetti, come per i lavoratori subordinati, il 70% del reddito del nucleo deve derivare da rapporti di lavoro parasubordinato e/o di lavoro dipendente.
I lavoratori interessati devono provvedere alla compilazione della nuova domanda da consegnare al datore di lavoro prima dell’elaborazione del cedolino del mese di Luglio indicando i redditi posseduti relativi all’anno 2013. L’ANF è soggetto a termine prescrizionale di cinque anni, oltre il quale non si ha più diritto alla prestazione. L'assegno per il nucleo familiare non spetterà se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo.
Nel link sottostante è possibile scaricare le nuove tabelle ANF
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
