• La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema

Iscriviti alla Newsletter Gratuita

I dati sensibili saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Si prega di prendere visione dell'informativa sulla privacy.

Cerca la news

Le News Tamburelli-Quintavalle

Entro il 30 Giugno - Prima rata Contributi Volontari per il 2014

Scade il 30/6/2014 il primo versamento per il 2014 dei contributi volontari riferito al gennaio/marzo 2014.

Possono accedere ai versamenti volontari:

i lavoratori subordinati, anche agricoli, iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dipendenti;

  • i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (lavoratori agricoli autonomi) iscritti alla gestione speciale CD/CM;
  • gli artigiani e gli esercenti attività commercialiiscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i liberi professionisti, purché non iscritti all’apposita Cassa di previdenza o ad altre forma di previdenza obbligatoria;
  • i pensionati titolari di assegno ordinario di invaliditàovvero di pensione indiretta(ai superstiti o reversibilità).

L’art. 5 del D. Lgs 30 aprile 1997, n. 184 ha esteso, a far tempo dal 12.7.97, le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria ai:

  • lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata prevista dall’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza, amministrati dall’Inps, sostitutivi (telefonici, elettrici, volo, imposte di consumo) ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti abrogando, di conseguenza, tutte le norme precedentemente in vigore nei singoli fondi (Circ. 206 del 15.10.1997).

Nessuna autorizzazione a coloro che:

  • nel momento di presentazione della domanda, svolgono attività subordinata con versamenti previdenziali all’INPS o ad altri Istituti Previdenziali obbligatori sostitutivi dell’AGO o sono titolari di pensione diretta. 
  • svolgono attività di lavoro autonomo con iscrizione alla gestione autonoma INPS (gestione separata, commercianti e artigiani, coltivatore diretto, colono, mezzadro) o a casse professionali private.

Per aver diritto al versamento della contribuzione volontaria il richiedente deve possedere:

Lavoratori dipendenti

1) cinque anni di contributi posseduti nell'intera vita assicurativa in qualunque tempo versati (260 contributi settimanali) corrispondenti a:

-         260 contributi settimanali;

-         60 contributi mensili;

-         125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli art. 40, n. 9 e 76 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936 n. 1155.

2) tre anni di contributi versati nell'ultimo quinquennio precedente la domanda corrispondenti a:

-         156 contributi settimanali;

-         36 contributi mensili.

3) un anno di contributi (52 settimane) nel quinquennio precedente per i lavoratori che dal 1997 in poi svolgono lavoro a tempo parziale; in questo caso, infatti, si possono coprire tramite la contribuzione volontaria, le settimane non coperte durante l’attività part-time verticale o ciclica o per implementare quelle lavorate con part-time orizzontale (questo tipo di domanda può essere presentata solamente durante l’attività lavorativa a tempo parziale e non dopo la sua cessazione);

4) un anno di contributi versati nel quinquennio precedente la domanda per i lavoratori stagionali, temporanei e discontinui, peri i periodi non coperti da contribuzione né obbligatoria ne’ figurativa.

Il requisito contributivo può essere perfezionato anche mediante il cumulo di contributi versati a gestioni previdenziali differenti.

Sono utili a tal fine anche i contributi versati per lavoro all’estero in paesi legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale, purché vi sia almeno un contributo versato in Italia.

Lavoratori autonomi

Tale categoria di lavoratori è ammessa alla contribuzione volontaria se i lavoratori possono vantare:

1)      almeno cinque anni di contributi  nell'intera vita assicurativa in qualunque tempo versati,

ovvero

2) almeno tre anni di contributi versati nell'ultimo quinquennio precedente la domanda, se artigiani o commercianti

Iscritti alla gestione separata

Come previsto dall’articolo 5, comma 2 del D.lgs. n. 184/97, il requisito contributivo per questa categoria di lavoratori è pari a:

1)      un anno di contribuzione (52 settimane) nel quinquennio precedente la domanda o in alternativa,

2)      cinque anni complessivi di contribuzione (circ. Inps n. 96/2003).

Sulla base di tale variazione pertanto per l’anno 2014:

- la retribuzione minima settimanale è pari a euro 200,35;

- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’ 1% (art. 3 L. 438/92) è di euro 46.031,00;

- il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di euro 100.123,00.

Contribuzione

Lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti le aliquote di contribuzione variano a seconda del periodo in cui è stata inoltrata la domanda e in particolare in base alla data spartiacque del 31/12/2005:

  • per gli autorizzati entro il 1995 la percentuale, non essendosi verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all’anno 2013, la stessa è confermata  al 27,87% (28,87% per le quote eccedenti Euro 46.031,00);
  • per gli autorizzati dal 01/01/1996, il contributo è pari al  32,37% della retribuzione imponibile media settimanale dell’ultimo anno di contribuzione. 

Iscritti alla Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata è determinato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997,  applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della gestione. Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2014, al 27% per i professionisti ed al 28% per i collaboratori e figure assimilate.

Poiché nel 2014 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in euro 15.516,00, l’importo minimo dovuto per la prosecuzione volontaria non potrà essere inferiore a euro 4.189,32 su base annua e euro 349,11 su base mensile per  i professionisti e a euro 4.344,48 su base annua e euro 362,04 su base mensile per tutti gli altri iscritti.

La domanda

L’autorizzazione viene concessa solamente se il richiedente non svolge alcuna attività di lavoro dipendente, autonoma o da libero professionista e se non è titolare di pensione diretta. Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare domanda attraverso il canale telematico ormai unica strada utile per presentare la documentazione all’Istituto Previdenziale. Occorrerà collegarsi al sito WWW.INPS.IT - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino sul portale internet dell’Istituto, sezione Servizi on line (seguendo il percorso Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti volontari). Per l’accesso al servizio è richiesta l’autenticazione tramite PIN (numero di identificazione personale rilasciato dall’Inps anche attraverso il servizio del contact center - 803164).

L’autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa anche se il rapporto di lavoro(subordinato o autonomo)non è cessato nel caso di:

  • sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro ( aspettativa per motivi di famiglia, ecc… );
  • sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc….) in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 8 settembre 1996, n. 564;
  • attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura od ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
  • integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.

Le scadenze:

  • entro il 30 giugno per il trimestre da gennaio a marzo;
  •  entro il 30 settembre per il trimestre da aprile a giugno;
  •  entro il 31 dicembre per il trimestre da luglio a settembre;
  • entro il 31 marzo per il trimestre da ottobre a dicembre.

Gli importi aumentano ogni anno in quanto rivalutati in base alla variazione dell’indice del costo della vita determinato dall’ISTAT nell’anno precedente ma non si può versare di più perché si è vincolati a quella retribuzione e a quella aliquota.

Il costo e’ alto ma se ne potrà recuperare una parte deducendo i versamenti dal reddito complessivo della propria dichiarazione dei redditi.

Frazionamento

E’ stata inserita, nel portale Inps, la procedura del Frazionamento che rende possibile effettuare, entro la scadenza, MAV con importi parziali del trimestre.

Come pagare

I contributi volontari possono essere versati mediante uno dei seguenti canali:

  • Bollettino MAV che può essere richiesto, stampato e modificato, collegandosi al sito

dell’INPS (www. inps.it): “Portale Pagamenti” –>“Versamenti Volontari”.

  • Online sul sito dell’INPS attraverso l’utilizzo della carta di credito.
  • Contact Center Telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa;

Deduzione fiscale

Ricordiamo che gli importi pagati per contribuzione volontaria sono interamente deducibili dalla propria dichiarazione dei redditi.

Curiosità

  • I contributi volontari non sono utili a integrare il requisito delle 52 settimane che occorrono per presentare domanda di disoccupazione.

 

  • I lavoratori percettori di “voucher” o “buoni lavoro”, possono accedere alla contribuzione volontaria anche se lavorano sotto tale forma di lavoro accessorio che, ricordiamo, accantona quote pensionistiche nella gestione separata.(vedi anche circolare n. 91/2010).

 

Rossella Quintavalle

Consulente del lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

www.tamburelliquintavalle.it

 

 

 

 

 
 
 
 
Studio Associato Tamburelli-Quintavalle
P.IVA 03530611007
Via Adolfo Gandiglio, 27 - 00151 Roma
Tel 06.65740153 - Fax 06.65741754
Produced by Salvatore Leo WebInformatica
Copyright © 2011 Studio Tamburelli Quintavalle.
Tutti i diritti riservati.