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Costituito il fondo di solidarietà residuale

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E’ stato pubblicato in GU n. 129 del 6/6/2014, il decreto 7/2/2014, contenente la disciplina relativa alla fondo di solidarietà residuale come stabilito all’articolo 3 della legge n. 92/2012.

Il fondo  è finalizzato all’ampliamento delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione  dell’attività lavorativa nei settori  non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, per i settori ancora privi di un fondo già costituito.

 

Il Fondo, da costituirsi presso l’Inps, interessa i lavoratori dipendenti da imprese con più di quindici dipendenti non rientranti nel campo dell’applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore, privi di  un fondo di solidarietà bilaterale costituito dalla contrattazione collettiva nazionale.

Contribuzione al Fondo si solidarietà
 Per le prestazioni offerte dal fondo, a  decorrere  dal  1/1/2014, le imprese con una media  occupazionale  di  più  di  quindici  dipendenti  nel semestre precedente, sono tenute a versare mensilmente:                         
a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un  terzo
a carico dei lavoratori; 
b) un contributo addizionale a carico del datore  di  lavoro  che ricorra  alla  sospensione  o  riduzione  dell'attività  lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. 

Ora, manca solo la circolare INPS che detti le più specifiche modalità di versamento.

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 www.rossellaquintavalle.it

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