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Le News Tamburelli-Quintavalle

nuovo tasso somme aggiuntive INPS

 

L'INPS, con circolare n. 75 del 11 Giungo 2014, ha comunicato il tasso ufficiale di riferimento  nella misura dello 0,15% da utilizzare per calcolare il tasso di differimento di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.


Dall’ 11 Giugno 2014:

Interessi di dilazione

  • Interessi di dilazione per le rateazioni concesse dal 11/06/2014, sarà calcolato al tasso del  6.15%.
  • In caso di autorizzazione al differimento dei versamenti dei contributi, l’aliquota del 6,15% sarà applicata a partire della contribuzione del mese di Maggio 2014.

Sanzioni civili

  • per mancato o ritardato pagamento di premi o contributi spontaneamente denunciate nei termini o entro l’anno e pagate entro i trenta giorni successivi, sorte dal 01/10/2000  la sanzione civile è pari al TUR (0,15%), maggiorato di cinque punti e mezzo e quindi il tasso è del 5,65% ’annuo (in precedenza 5,75%).
  • In caso di evasione, accertati dall’Istituto o denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, ovvero denunciati entro l’anno ma non pagati nei trenta giorni successivi, il tasso è pari al 30% all’anno nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi dovuti entro la scadenza di legge.
  • Per le procedure concorsuali il tasso e’ pari a quello ufficiale di riferimento ma non inferiore al limite fissato dalla legge e quindi del 1%, ai sensi della legge 388/2000 art. 116, comma 8 lettera a) e secondo periodo della lettera b).
  • Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5.5 punti e quindi pari al 5,65% annuo; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. (articolo 116 comma 10 legge 388/2000)

 

Rossella Quintavalle

C.d.L. in Roma:

 

 

 

 
 
 
 
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