Con Decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 giugno 2014 è stata definita la
proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore. (GU Serie Generale n.137 del 16-6-2014) .
I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,convertito dalla legge 427/93, e che dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga applica, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, anche a quelli che partecipano a società, associazioni e imprese coinvolte nella proroga.
Il Link al decreto
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/16/14A04632/sg
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
