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Le News Tamburelli-Quintavalle

Fitto dichiarato anche se non riscosso

 

L’affitto risultante dal contratto di locazione registrato deve essere ugualmente dichiarato anche quando non riscosso.

Ulteriori chiarimenti giungono dalla circolare Agenzia Entrate n. 11 del 21/5/2014.

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/maggio+2014/circolare+n11e+del+21+maggio+2014/circ+11e+del+21+maggio+2014x.pdf

 

L’articolo 8, comma 5, della legge n. 431/1998, ha stabilito che i  canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore SOLO dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del

conduttore. Tali canoni non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. Nel caso in cui il giudice confermi la morosità anche per i periodi pregressi, al locatore è riconosciuto un credito d’imposta di  ammontare pari alle imposte versate sui canoni non percepiti.

Per le locazioni di immobili non abitativi  (C/1) il legislatore tributario non ha previsto

una disposizione analoga e quindi il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una

causa di risoluzione del contratto medesimo e le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del lavoro in Roma

 
 
 
 
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