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La beffa dell'IMU

 

Ci avevano fatto credere che l’IMU avrebbe sostituito l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali e invece poco a poco ce la stanno rimettendo in…..conto!

 

 

Eh si, con nonchalance  e senza che ne sia stata data tanta diffusione, sulle seconde case  non locate ubicate nello stesso comune dove insiste la residenza, si paga il 50% dell’IRPEF OLTRE l’IMU. E cosi’ che a poco a poco le tasse si quintuplicano = IMU + IRPEF + addizionali + TASI + TARI.

Insomma una presa per i fondelli, una “dolce euchessina” per tutti e per niente “dolce”.

Chiarimenti sono stati anche forniti nell’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 21/5/2014 dove trovano posto risposte a quesiti di ordine vario.

 

Come è andata? Riassumendo il testo della circolare:

Gli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del D.lgs. n. 23/2011, avevano sancito la sostituzione con l’IMU dell’IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale.

Per l’anno 2013 l’effetto di sostituzione IMU-IRPEF trova applicazione in tutte le

ipotesi in cui è dovuta l’IMU seconde case e Mini Imu sulle prime e anche quando l’IMU

seppure risulti dovuta non sia stata versata per effetto delle detrazioni o per importo inferiore al minimo da versare.

Ma poi, l’art. 1, comma 717, della legge n. 147 del 2013 ha modificato le disposizioni del  D.lgs. n. 23/2011 stabilendo che l’IMU sostituisce  l'IRPEF e le relative addizionali …….ad eccezione  del reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, i quali concorrono alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del cinquanta percento facendo riferimento alle regole IRPEF (quindi anche sulla rendita aumentata di un terzo sulle seconde case).

L’abitazione principale in base all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR  “è quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

Naturalmente rientrano nel novero degli assoggettabili anche i fabbricati dati in uso ai familiari per i quali in dichiarazione viene indicato il codice 10.

E comunque il 50% è dovuto sugli immobili indicati con codice 2/9/10/15.

La circolare:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/maggio+2014/circolare+n11e+del+21+maggio+2014/circ+11e+del+21+maggio+2014x.pdf

 

Non rimane che dire: Grazie!

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 

 
 
 
 
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