• La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema

Iscriviti alla Newsletter Gratuita

I dati sensibili saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Si prega di prendere visione dell'informativa sulla privacy.

Cerca la news

Le News Tamburelli-Quintavalle

1655 il codice per compensare gli 80 euro

 

 Con risoluzione n. 48/E L’agenzia delle Entrate ha comunicato l’istituzione  del codice tributo da utilizzare in F24  per il recupero  del così detto  “bonus in busta paga” di 80 euro,  di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

 

Nell’attesa di una complessiva revisione del prelievo fiscale finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, con il D.L. n. 66/2014 è stato previsto un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati per i redditi fino a 26.000 euro da stimarsi fino alla fine dell’anno. L’importo massimo del bonus è pari a 640 euro per l’anno 2014 che, divisi per i mesi da maggio a dicembre, dovrebbero corrispondere a 80 euro per 8 mesi.

Si ricorda che essendo tale credito riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta, qualora  il dipendente e/o collaboratore abbia più datori di lavoro o più committenti, è opportuno farselo riconoscere da un sostituto solo e per questo dovrà dichiarare  agli altri di non volerlo per non rischiare di doverlo ripagare in sede di denuncia dei redditi o nel conguaglio di fine anno.

I sostituti, per recuperare quanto anticipato ai dipendenti, utilizzeranno il nuovo codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.

In F24 il codice tributo è esposto in nella sezione “Erario” nella  colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Il modello F24 deve essere inviato anche se con saldo zero.

Qui la risoluzione

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/maggio+2014+risoluzioni/risoluzione+48e+del+07052014/risoluzione+48_E.pdf

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 
 
 
 
Studio Associato Tamburelli-Quintavalle
P.IVA 03530611007
Via Adolfo Gandiglio, 27 - 00151 Roma
Tel 06.65740153 - Fax 06.65741754
Produced by Salvatore Leo WebInformatica
Copyright © 2011 Studio Tamburelli Quintavalle.
Tutti i diritti riservati.