Con messaggio n. 4152 del 17/4/2014, L’Inps interviene principalmente sul contratto a termine come modificato dal decreto legge n. 34 del 20/3/2014, in fase di conversione.
Con l’avvento della generalizzazione della acausalità dei contratti a termine, l’Inps ritiene necessario ricordare che i dipendenti per i quali non è dovuto il contributo addizionale pari al 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per essere stati assunti in sostituzione di lavoratori assenti o in sostituzione di lavoratori in congedo, dovranno continuare ad essere identificati nel flusso UniEmens tramite la valorizzazione dell’elemento <Qualifica3> con il previsto codice “A” i primi, e nella prassi già in uso per i secondi.
Restituzione anche in caso di apprendistato
In occasione dell’intervento dell’Istituto sulla restituzione del contributo addizionale ASpI in occasione di trasformazione o stabilizzazione degli stessi, l’Istituto azzarda nell’affermare che
la restituzione opera anche nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva ad un contratto a termine avvenga con contratto di apprendistato. A tal proposito richiama quanto già affermato dal Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n. 8/2007 e circolare n. 5/2013.
Per il recupero del contributo addizionale dell’1,40 percento i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice causale “L810” - avente il significato di “recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012” - istituito nell’elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.
Ora però si attende la stesura definitiva delle modifiche per conoscere eventuali altre indicazioni dell’Inps.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
