Con la circolare n. 44 del 26 marzo 2014 L’Istituto ha comunicato i nuovi importi per il trattamento di malattia degli iscritti alla gestione separata.
La misura della prestazione si calcola applicando una percentuale prestabilita all'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo.
Questa percentuale è pari al 4%, al 6% o all'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate al lavoratore nei 12 mesi precedenti l'evento malattia.
Per gli eventi di malattia iniziati nel 2014, i lavoratore iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2 comma 26 della legge n. 335/1995 , che non siano pensionati o assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria hanno diritto a:
- 10,97 euro (4%) di indennità giornaliera se nei 12 mesi precedenti l’evento, risultano accreditati da 3 a 4 mensilità di contribuzione.
- 16,46 euro (6%) di indennità giornaliera se nei 12 mesi precedenti l’evento, risultano accreditati da 5 a 8 mensilità di contribuzione.
- 21,94 euro (8%) di indennità giornaliera se nei 12 mesi precedenti l’evento, risultano accreditati da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Degenza ospedaliera
L’indennità per degenza ospedaliera iniziata nell’anno 2014, l’indennità è calcolata su
Euro 274,31, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
euro 21,94 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
euro 32,92 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
euro 43,89 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Autonomi
Nella circolare trovano posto anche i nuovi valori spettanti per l'indennità di maternità per le artigiane, commercianti e coltivatrici dirette, introdotta dalla legge n. 546/1987, che spetta per i due mesi che precedono la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
L’indennità di maternità, per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, nonché l’indennità per congedo parentale e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati:
- Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 41,87 corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2013 per la qualifica di operaio dell’agricoltura , con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2014, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2013(articolo 68, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001).
- Artigiane: euro 47,58, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2014 per la qualifica di impiegato dell’artigianato con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabileabbia inizio nel 2014.
- Commercianti: euro 47,58, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2014 per la qualifica di impiegato del commercio con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabileabbia inizio nel 2014.
- Pescatrici: euro 26,44 corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2014 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla Legge 13.3.1958, n. 250 con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabileabbia inizio nel 2014.
Da circolare INPS
