In scadenza il 31/03/2014 il pagamento relativo all’imposta di registro sui canoni di locazione per le cessioni, le risoluzioni anche tacite, annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima, con inizio a partire 01/03/2014 (30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza di rinnovo), anche se di minimo importo.
Ricordiamo che per i contratti di locazione per immobili di uso abitativo (da A/1 a A/11 escluso A/10) e relative pertinenze, per i quali si è optato per la più conveniente cedolare secca, nessuna imposta di registro deve essere versata essendo ricompresa nella percentuale fissa opzionata in cedolare secca, avendo preventivamente inviato lettera raccomandata di avviso dell’adozione della imposta agevolata all’inquilino, al quale non si potrà più applicare l’aggiornamento ISTAT.
Questo è l’ultimo mese in cui si potrà utilizzare il modello F23 per il pagamento dell’imposta con i sotto indicati codici ed utilizzando La causale RP - Registrazione di atti pubblici o privati - imposta principale:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - Intero periodo;
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici;
109T - Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce;
110T - Imposta di registro per cessioni (contratti di locazioni e affitti);
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - Annualità successive;
113T - Imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazioni e affitti);
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazioni e affitti);
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - Prima annualità;
116T - Imposta di registro per contratti di locazione finanziaria - Parte variabile del canone.
Dal 1/4/2014
E’ stato approvato il nuovo modello RLI che sostituisce il modello 69 e da utilizzare per la registrazione dei contratti d’affitto e adempimenti relativi e anche per comunicare l’applicazione della cedolare secca. E’ stato anche approvato il nuovo modello “F24 elide” fornito dei nuovi codici tributo per le locazioni. Il muovo modello RLI deve essere presentato in telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato o direttamente presso gli uffici dell’agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati all’invio telematico.
Con la Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i nuovi codici tributo per effettuare i pagamenti relativi alle locazioni immobiliari per la registrazione del contratto di affitto degli immobili da indicare sul NUOVO modello “F24 versamenti con elementi identificativi” anziché modello F23.
Codici tributo
- “1500” Imposta di registro per prima registrazione;
- “1501” Imposta di registro per annualità successive;
- “1502” Imposta di registro per cessioni del contratto;
- “1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- “1504” Imposta di registro per proroghe del contratto;
- “1505” Imposta di bollo;
- “1506” Tributi speciali e compensi;
- “1507” Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- “1508” Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- “1509” Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- “1510” Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
La controparte deve essere indicata attraverso il codice “63” unitamente al codice fiscale da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” della sezione “Contribuente”, dove devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento.
Sanzioni
Per il versamento degli importi dovuti a seguito diavvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle stesse locazioni immobiliari vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- “A135” imposta di registro;
- “A136” imposta di bollo;
- “A137” sanzioni;
- “A138” interessi.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma




