730-4: il 31 Marzo importante scadenza per gli intermediari
A decorrere dall’anno 2012 tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere
in via telematica i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi
dell’Agenzia delle Entrate.
L’articolo 16 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal Decreto 7 maggio 2007,
n. 63, ha stabilito al comma 4-bis, lettera b) prevede che l’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai sostituti d’imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, i dati comunicati dai CAF. I sostituti d’imposta già dal 2012 devono richiedere all’Agenzia delle Entrate che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322.
Per le nuove richieste la scelta dell’intermediario incaricato deve essere trasmessa, in via telematica
entro il 31 Marzo 2014 e ha valore sino alla revoca.
Il modello necessario per la richiesta, unitamente alle relative istruzioni, è disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
e nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.). Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione.
Comunicare l’indirizzo dove ricevere i risultati dei modelli 730 dei sostituiti è oramai un passaggio obbligato sia per i datori di lavoro pubblici sia per quelli privati.
Vedi anche provvedimento AE del 22/2/2013.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
