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Le News Tamburelli-Quintavalle

28/2/2014 la comunicazione IVA

 

 

Scade il 28/02/2014, il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati IVA relativi al 2013 da parte dei soggetti titolari di partita IVA attraverso la cosiddetta “comunicazione annuale dati IVA”.

 

 

Già la circolare n. 1/2011 dell’Agenzia delle Entrate aveva allargato  la platea dei soggetti che possono ovviare alla comunicazione IVA inviando da subito la dichiarazione IVA autonoma indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale. Per le istruzioni occorre fare riferimento a quelle nuove approvate dal Provv. 15/1/2014 in luogo di quelle del 15/1/2013 per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità che ha aggiunto il comma 6bis dell’articolo 21 DPR 633/72 (introduzione dell’obbligo di emissione della fattura per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma 6bis, quando non sono soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ai sensi degli artt. Da 7 a 7septies DPR 633/72..

La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 18 marzo in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute applicando le dovute maggiorazioni  su ciascuna rata successiva alla prima. E’, pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO.

 

Sono soggetti all’invio tutti i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale anche se non hanno avuto operazioni imponibili, compresi i soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive; società di capitali e di persone indipendentemente dal volume d’affari realizzato.

Tra i non soggetti all’invio:

 

  • I soggetti che presentano la dichiarazione annuale autonoma entro il 28 febbraio 2014;
  • le persone fisiche che nell’anno 2013 hanno effettuato un volume d’affari complessivo inferiore o pari a 25. 000 euro;
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
  • coloro che effettuano solamente operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 DPR 633/72 e successive modificazioni (quali prestazioni sanitarie, educative e didattiche, locazione de immobili, operazioni di assicurazione, ecc.);
  • coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis DPR 633/72 abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento
  • agricoli produttori esonerati  dagli adempimenti  ai sensi dell’articolo 34, comma 6, primo e secondo periodo DPR 633/972, che nel 2013 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7000,00 euro a prescindere dal luogo di esercizio della attività;
  • esercenti attività di organizzazione giochi, intrattenimento, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • associazioni sportive dilettantistiche  e le associazioni non profit (legge 398/91);
  • imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda;
  • i contribuenti che applicano il regime dei minimi /regime fiscale di vantaggio;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

 

Si ricorda che la comunicazione IVA non e’ sostitutiva della dichiarazione annuale dell’IVA da trasmettere in un secondo momento, ma solamente una comunicazione di dati  e notizie attraverso la quale non viene determinata in via definitiva ne’ l’IVA a debito né quella a credito in quanto non si deve tenere conto dei calcoli definitivi del prorata, né del credito dell’anno precedente, né dei versamenti eseguiti durante l’anno. Il contribuente deve quindi solamente indicare i dati complessivi delle liquidazioni periodiche del 2013, senza tenere conto di eventuali operazioni di rettifica o conguaglio che andranno invece indicati nella dichiarazione IVA da presentare assieme al modello UNICO/2014.

 

La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato che sarà obbligato a rilasciare la relativa ricevuta dell’avvenuto impegno alla trasmissione.

Lo stesso intermediario, entro 30 giorni dalla scadenza dovrà consegnare l’originale della  comunicazione dati IVA che ha trasmesso all’Agenzia dell’Entrate unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione.

Le comunicazioni scartate dal sistema telematico saranno considerate tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.

Eventuali errori saranno direttamente rettificati con la dichiarazione IVA annuale in quanto non previste dichiarazioni integrative o correttive.

 

Sanzioni

L’omessa presentazione della comunicazione IVA o l’invio della stessa con dati errati, comporta una sanzione da 258,00 a 2065,00 euro. Non è prevista la procedura del ravvedimento per il ritardo di tale adempimento.

 

Rossella Quintavalle

C.d.L.  in Roma

www.rossellaquintavalle.it

 

 
 
 
 
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