Con la Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i nuovi codici tributo per effettuare i pagamenti relativi alle locazioni immobiliari per la registrazione del contratto di affitto degli immobili da indicare sul NUOVO modello “F24 versamenti con elementi identificativi” anziché modello F23.
Codici tributo
- “1500” Imposta di registro per prima registrazione;
- “1501” Imposta di registro per annualità successive;
- “1502” Imposta di registro per cessioni del contratto;
- “1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- “1504” Imposta di registro per proroghe del contratto;
- “1505” Imposta di bollo;
- “1506” Tributi speciali e compensi;
- “1507” Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- “1508” Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- “1509” Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- “1510” Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
La controparte deve essere indicata attraverso il codice “63” unitamente al codice fiscale da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” della sezione “Contribuente”, dove devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento.
Sanzioni
Per il versamento degli importi dovuti a seguito diavvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle stesse locazioni immobiliari vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- “A135” imposta di registro;
- “A136” imposta di bollo;
- “A137” sanzioni;
- “A138” interessi.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
