Il comma 19 dell’articolo 13 del D.L. n. 145/2013, ha stabilito che le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono, nella loro totalità, alla formazione del reddito ai fini contributivi
ma concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Si diversifica dunque l’imposizione previdenziale da quella fiscale prevista dal comma 6 dell’articolo 51 del TUIR il quale prevede che solo il 50% di tale indennità sia esentata dal prelievo fiscale.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro inRoma
