L’articolo 14 del D.L. n. 145 del 26/12/2013 in vigore dal 24/12/2013 ha inasprito le sanzioni previste per contrastare il lavoro sommerso e irregolare.. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare n. prot. n. 22277 del 27.12.2013 ha già fornito agli Ispettori le prime indicazioni in merito:
- l'importo delle sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori "in nero" di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) è aumentato del 30% ed in tale evenienza è stata esclusa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
- l'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008 è aumentato del 30%;
- gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 - con esclusione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 1, del medesimo Decreto - sono decuplicate. Trattasi delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 4, comma 2 (durata media dell'orario di lavoro), dell'art. 7, comma 1 (riposi giornalieri) e dell'art. 9, comma 1, (riposi settimanali) del D.Lgs. n. 66/2003.
Le nuove più aspre sanzioni sono applicabili solamente per le violazioni poste in essere dal 24/12/2013 ma il Dicastero ha invitato i propri Ispettori a notificare i relativi verbali solamente dopo la conversione in legge del Decreto, dopo la definitiva efficacia della disposizione contenuta nell'art. 14 del D.L.in argomento.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
