Dal 1/1/2014, per effetto del comma 135 dell’articolo 1 della legge 147/2013, i datori di lavoro di lavoratori con contratto a termine, in caso di conferma del lavoratore con rapporto a tempo indeterminato, potranno riottenere il completo rimborso del contributo addizionale Inps già versato, e non limitatamente ai sei mesi come previsto fino al 31/12/2013.
Il contributo addizionale in questione è quello previsto dall’art. 2, commi 28-30 della legge 92/2012 e pari all’1.40% dell’imponibile ai fini previdenziali.
Sono comunque esclusi da tale contributo addizionale le seguenti tipologie di contratti:
a) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché - per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
c) lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2,D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
d) apprendisti.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




