Lo sapevate che non è più dovuta la comunicazione cessione di fabbricato relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso ai sensi del DPR 131/86 all’Agenzia delle Entrate?
La registrazione del contratto assorbe l’obbligo della comunicazione. La soppressione è stabilita dall’art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza) , convertito in legge 131/2012 e in vigore dal 21 giugno 2012, ma a qualcuno è sfuggito. Si tratta di quanto era già stato previsto in relazione ai canoni soggetti a cedolare secca e previsto dal DLGS: 23/2011 esclusivamente per quella categoria.
Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati ad uso abitativo, ovvero utilizzo diverso, regolarmente registrati, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, prevista dall’art. 12 del D.L. n. 59/78 (decreto antiterrorismo)..
La norma del 1978 prevedeva che chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile.
Resta l’obbligo di comunicazione quando ad occupare il fabbricato è un cittadino straniero non appartenente all’Unione europea. Per la violazione al disposto dell’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 si applica lasanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 1.549,00.
Anche per il Contratto di Comodato d’uso, se registrato, non è più necessario procedere alla comunicazione di Pubblica Sicurezza. Se non registrato, l’obbligo permane entro le 48 ore dalla consegna dell’immobile.
Si ricorda inoltre che la comunicazione di cessione di fabbricato deve essere presentata anche nel caso in cui l’immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




