Ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo non supera l'importo annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti maggiorato dell'importo aggiuntivo stesso, è corrisposto il pagamento di un importo aggiuntivo pari a Euro 154,94 (legge Finanziaria per il 2001 (art. 70, comma 7, Legge n. 388/2000). Tale somma aggiuntiva è corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità, ma solo in presenza di particolari condizioni reddituali.
Non occorre farne domande in quanto l’INPS, attraverso la campagna RED è già in possesso di tutti i dati necessari per procedere alla corresponsione di questo importo aggiuntivo in presenza dei requisiti richiesti.
Condizioni
Essendo la corresponsione subordinata all'accertamento dei requisiti reddituali, è stabilito che:
> L'importo aggiuntivo non spetta, se l'importo complessivo delle pensioni supera l'importo annuale del trattamento minimo maggiorato dell'importo aggiuntivo.
> L'importo aggiuntivo spetta in misura parziale, cioè fino a concorrenza del predetto limite se l'importo delle pensioni risulta annuo del trattamento minimo e l'importo annuo del trattamento minimo maggiorato di 154,96 euro.
> L'importo aggiuntivo spetta in misura intera se l'importo complessivo delle pensioni è minore o uguale all'importo annuo del trattamento minimo.
I limiti di reddito 2013
Sono cambiati per il 2013 i limiti di reddito per poter ottenere il beneficio cos’ come comunicato dall’INPS con messaggio n. 18100 del 8 novembre 2013.
Per aver diritto all’aumento bisogna verificare due parametri reddituali:
1) L’importo complessivo della pensione comprese eventuali maggiorazioni sociali
2) Il reddito personale o coniugale
Importo pensione per il 2013
- Se l’importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali è maggiore di 6.595,53 € (T.M. anno 2013 + importo aggiuntivo) non spetta nulla;
- Se l’importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali è inferiore a 6.440,59 € spetta l’intero importo aggiuntivo se risultano soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge di cui ad un successivo punto;
- Se l’importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali è compreso tra 6.440,59 € e 6.595,53 € spetta la differenza tra 6.595,53 € e l’importo delle pensioni se risultano soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge di cui ad un successivo punto.
Limiti di reddito 2013
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Anno pensionato solo |
9.660,88 € |
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pensionato coniugato 2013 |
19.321,77 |
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I redditi da considerare sono quelli assoggettabili ad IRPEF e coincidono con quelli da prendere in considerazione per l’integrazione al trattamento minimo.
Non costituendo reddito, non viene certificato nell'imponibile fiscale della pensione e non deve neppure essere dichiarato per la corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Sono esclusi da tale provvidenza i pensionati titolari di:
- invalidità civile (cat. INVCIV);
- pensione sociale (cat. PS);
- assegno sociale (cat. AS);
- rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat. IOBIS);
- pensione di vecchiaia (cat. VMP) o di invalidità (Cat. IMP) a favore delle casalinghe;
- pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi (cat. VOBANC, IOBANC e SOBANC);
- assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario (cat. VOCRED);
- assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo (cat. VOCOP);
- assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie (cat. VOESA);
- indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM) (Circ. 183 del 18.10.2001);
- pensione erogate ai dirigenti iscritti all’ex fondo INPDAI (cat. VDAI, IDAI e SDAI) (circ. n. 144 del 25.10.2004).
- pensione eliminata;
- pensione supplementare;
- pensione detassata per convenzione contro la doppia imposizione;
- pensione con sostituzione dello Stato o rivalsa degli Enti locali;
- pensione con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede (999, E9E, ELI, ELB, MOB, RED, INV, 99V, Z4E, INE, EST, 94Z, 99R);
- assegno di invalidità scaduto e non rinnovato;
- pensione ai superstiti con l’intestatario scaduto (Circ. 183 del 18.10.2001);
- pensioni con importo a dicembre uguale a zero (circ. 119 del 14.12.2005).
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




