• La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema

Iscriviti alla Newsletter Gratuita

I dati sensibili saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Si prega di prendere visione dell'informativa sulla privacy.

Cerca la news

Le News Tamburelli-Quintavalle

Importo aggiuntivo su pensione

 

Ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo non supera l'importo annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti maggiorato dell'importo aggiuntivo stesso, è corrisposto il pagamento di un importo aggiuntivo pari a Euro 154,94 (legge Finanziaria per il 2001 (art. 70, comma 7, Legge n. 388/2000). Tale somma aggiuntiva è corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità, ma solo in presenza di particolari condizioni reddituali.

 

Non occorre farne domande in quanto l’INPS, attraverso la campagna RED è già in possesso di tutti i dati necessari per procedere alla corresponsione di questo importo aggiuntivo in presenza dei requisiti richiesti.

Condizioni

Essendo la corresponsione subordinata all'accertamento dei requisiti reddituali, è stabilito che:

> L'importo aggiuntivo non spetta, se l'importo complessivo delle pensioni supera l'importo annuale del trattamento minimo maggiorato dell'importo aggiuntivo.

> L'importo aggiuntivo spetta in misura parziale, cioè fino a concorrenza del predetto limite se l'importo delle pensioni risulta annuo del trattamento minimo e l'importo annuo del trattamento minimo maggiorato di 154,96 euro.

> L'importo aggiuntivo spetta in misura intera se l'importo complessivo delle pensioni è minore o uguale all'importo annuo del trattamento minimo.

I limiti di reddito 2013

Sono cambiati per il 2013 i limiti di reddito per poter ottenere il beneficio cos’ come comunicato dall’INPS  con messaggio n. 18100 del 8 novembre 2013.

 Per aver diritto all’aumento bisogna verificare due parametri reddituali:

1) L’importo complessivo della pensione comprese eventuali maggiorazioni sociali

2) Il reddito personale o coniugale

Importo pensione per il 2013

  • Se l’importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali è maggiore di 6.595,53 € (T.M. anno 2013 + importo aggiuntivo) non spetta nulla;
  • Se l’importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali è inferiore a 6.440,59 € spetta l’intero importo aggiuntivo se risultano soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge di cui ad un successivo punto;
  • Se l’importo complessivo delle pensioni comprensivo delle maggiorazioni sociali è compreso tra 6.440,59 € e 6.595,53 € spetta la differenza tra 6.595,53 € e l’importo delle pensioni se risultano soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge di cui ad un successivo punto.

Limiti di reddito 2013

Anno pensionato solo

9.660,88 €

 

pensionato coniugato 2013

19.321,77

 

I redditi da considerare sono quelli assoggettabili ad IRPEF e coincidono con quelli da prendere in considerazione per l’integrazione al trattamento minimo.

Non costituendo reddito, non viene certificato nell'imponibile fiscale della pensione e non deve neppure essere dichiarato per la corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Sono esclusi da tale provvidenza i pensionati titolari di:

  • invalidità civile (cat. INVCIV);
  •  pensione sociale (cat. PS);
  • assegno sociale (cat. AS);
  • rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat. IOBIS);
  • pensione di vecchiaia (cat. VMP) o di invalidità (Cat. IMP) a favore delle casalinghe;
  • pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi (cat. VOBANC, IOBANC e SOBANC);
  • assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario (cat. VOCRED);
  • assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo (cat. VOCOP);
  • assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie (cat. VOESA);
  • indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM) (Circ. 183 del 18.10.2001);
  • pensione erogate ai dirigenti iscritti all’ex fondo INPDAI (cat. VDAI, IDAI e SDAI) (circ. n. 144 del 25.10.2004).
  • pensione eliminata;
  • pensione supplementare;
  • pensione detassata per convenzione contro la doppia imposizione;
  • pensione con sostituzione dello Stato o rivalsa degli Enti locali;
  • pensione con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede (999, E9E, ELI, ELB, MOB, RED, INV, 99V, Z4E, INE, EST, 94Z, 99R);
  • assegno di invalidità scaduto e non rinnovato;
  • pensione ai superstiti con l’intestatario scaduto (Circ. 183 del 18.10.2001);
  • pensioni con importo a dicembre uguale a zero (circ. 119 del 14.12.2005).

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 
 
 
 
Studio Associato Tamburelli-Quintavalle
P.IVA 03530611007
Via Adolfo Gandiglio, 27 - 00151 Roma
Tel 06.65740153 - Fax 06.65741754
Produced by Salvatore Leo WebInformatica
Copyright © 2011 Studio Tamburelli Quintavalle.
Tutti i diritti riservati.