Entro il 16/12/2013, i sostituti d’imposta dovranno versare l’acconto sull’imposta sostitutiva calcolata in base alla rivalutazione dei redditi derivati della rivalutazione dei fondi per il Trattamento di Fine Rapporto un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’ 11%. L’acconto è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente o, seguendo il metodo presuntivo, sulla rivalutazione maturata nell’anno in corso. Tale importo verrà poi detratto dal TFR accantonato dall’azienda.
La legge istitutiva è il D.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47 articolo 11, comma 3.
L’acconto dell’imposta, può essere determinato attraverso l’adozione di due sistemi differenti:
> con il metodo storico: pagamento del 90 % delle rivalutazioni maturate nel 2010, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno stesso;
> con il metodo previsionale: calcolo effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno al quale l’acconto si riferisce, dai solo dipendenti in forza al 30/11/2013; la base di calcolo sulla quale determinare l’acconto è composta dal TFR maturato fino al 31/12/2012 relativo ai dipendenti in forza al 30/11/2013, sul quale viene applicato l’indice ISTAT di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente (3,302885%).
I codici tributo per i versamenti sono:
- 1712 per l’acconto in scadenza il 16/12/2013
- 1713 per il saldo da versare entro il 16/02/2014
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria dell’INPS deve essere rivalutato ogni anno e tale incremento, imputato alla posizione di ogni dipendente, deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 11%.
Le aziende costituite in corso dell’anno 2012 potranno versare direttamente il saldo a febbraio 2014, o in alternativa l’acconto pari al 90%, nei termini stabiliti, dell’imposta sulle rivalutazioni maturate al 30/11/2013.
Nulla devono versare le aziende che hanno avuto per la prima volta dipendenti nel 2013.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
