Già dal primo di novembre era possibile recarsi in banca per il pagamento del secondo acconto delle imposte dovute per il 2013 in scadenza il 2/12/2013 essendo il 30 novembre un sabato.
Già a giugno/luglio abbiamo provveduto al pagamento del saldo 2012 e del primo acconto per il 2013 di imposte contributi e di cedolare secca.
Da quest’anno però un’altra brutta notizia: pagheremo in acconto un 1% in più arrivando così ad anticipare le imposte per il 100% di quello che dovevamo per l’anno precedente.
Arriveremo anche ad anticiparle per i il doppio? Oppure ad anticipare due anni in uno? Chissà: Le “vie dei legislatori” sono tortuose, infide e misteriose.
A differenza dei pagamenti di questa estate, per questo secondo acconto non è prevista la rateazione ma…..
Ma potremo intervenire sulle cifre e provvedere ad effettuare un conteggio previsionale qualora ci accorgiamo che i redditi del 2013 sono decisamente inferiori a quelli del 2012.
Per sapere quanto versare, basterà prendere a riferimento il rigo RN33:
se l’importo è superiore a 51,65 euro, l’acconto è dovuto in unica rata a novembre ed è pari al 100% di quanto indicato (percentuale che negli ultimi anni è variata dal 99 al 96 e del 96 al 100).
Se l’importo risulta superiore a euro 257,52 stiamo trattando il secondo acconto in quanto già pagato il primo a giugno/luglio 2012. In tal caso si dovrà calcolare il 100% di quanto indicato al rigo RN33 e sottrarre quanto già pagato a titolo di primo acconto.
I codici tributo per il secondo o unico acconto, da pagare con modello F24:
4034 – II o unico acconto IRPEF;
3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione;
1799 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi – Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007. Versamento della 2^ o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA.
Se il contribuente è anche titolare di partita IVA dovrà versare anche gli acconti, se dovuti, delle imposte IRAP e dei contributi INPS commercianti o gestione separata.
Coloro che hanno approfittato della cedolare secca, potranno versare il secondo acconto con il codice "1841" anche per l'acconto in unica soluzione, ma, in considerazione dell’abbassamento della percentuale di imposta dal 19% al 15% attuato ad opera del D.L. n. 102/2013 nei casi di affitti stipulati a canoni concordati, potranno ridurre l’acconto dovuto. Ricordiamo che l’acconto della cedolare secca è pari al 95% del totale dovuto per il 2012. Anche in caso di versamento di acconto per la cedolare secca si puo’ utilizzare il metodo previsionale.
Ravvedimento operoso
Se ci si trova in difficoltà finanziaria o si sbaglia la previsione nel ridurre l’importo del secondo acconto, ci si potrà sempre avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso, oggi molto più appetibile che in passato e possibile anche nella versione “sprint”.
Sarà infatti possibile pagare in ritardo quanto omesso, con la sola aggiunta della sanzione del 3% se il ritardo rientra nei trenta giorni, o il 3,75% se il pagamento viene effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2013, oltre naturalmente agli interessi legali che nel 2012 sono aumentati al 2.5% in ragione d’anno.(codice interessi 1989; codice per ravvedimento 8901 per IRPEF).
Entro 14 giorni invece, si potrà inoltre fruire del ravvedimento sprint allo 0.2% per ogni giorno di ritardo.
I ricalcoli del 730
Anche i sostituti d’imposta dovranno provvedere a ricalcolare i dati in loro possesso forniti dai CAAF adeguando i pagamenti degli acconti dal 99% al 100%.
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma




