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Congedo straordinario esteso al terzo grado

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Con la circolare n. 159 del 15/11/2013 l’Inps ha recepito quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 3/7/2013, in relazione alle persone ammesse all’assistenza del familiare disabile.

 

Il comma dell’articolo 42 del D.lgs. 151/2001, come novellato dalla legge n. 119/2011,  ha previsto che Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al

comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

 In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;

 in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

La norma, lascia dunque fuori dalla possibilità di fornire asistenza, i parenti e gli affini di terzo grado mentre li annovera nell’assistenza ai disabili in condizione di gravità, attribuendo loro il diritto ai tre giorni mensili di permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 nell’ipotesi di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti.

La corte, ritenuto ciò incostituzionale, ha deciso che il congedo di cui trattasi può  essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

 

 

1.  il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

 

2.  il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

 

3.  uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

 

4.  uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

 

5.  un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i  genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma