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Le News Tamburelli-Quintavalle

Inabilità civile senza reddito coniuge

 

Il comma 5 dell’articolo 10 del D.L. 76/2013 – convertito in legge n. 99/2013, stabilisce che

 «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».

 

 

Art. 12. L. 118/71 (Pensione di inabilita')

 

 “ Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18,  nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata  una totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello  Stato  e  a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilita'  di  lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilita' con  decorrenza  dal primo giorno del mese successivo a quello della  presentazione  della domanda per l'accertamento della inabilita'.”

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 
 
 
 
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