Con il messaggio n. 16961 del 22/10/2013 l’Inps, dopo le prime indicazioni impartite con messaggio n. 8355 del 22-5-2013, ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai requisiti per poter usufruire dell’indennità Una Tantum spettante ai collaboratori coordinati e continuativi che perdono il lavoro e riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Reddito
Il requisito reddituale di 20.000 euro previsto Reddito lordo dall’articolo 2, comma 51, lettera b) della legge n. 92/2012, deve intendersi come reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Dovrà essere ricompresa in tale cifra anche la prestazione percepita durante i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale) sulla base del criterio di cassa, nell’anno solare nel quale è corrisposta al collaboratore a progetto.
Periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi.
Tra i requisiti richiesti dall’articolo 2, comma 51, della legge n. 92/2012 anche l’esistenza di un periodo ininterrotto di almeno due mesi di disoccupazione nell’anno precedente.
L’Inps precisa che il requisito relativo al periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi deve essere inteso come periodo di disoccupazione non indennizzato.
Iscrizione esclusiva alla Gestione separata
Il soggetto che richiede la prestazione per assenza di contratto, deve essere iscritto alla Gestione separata, ma non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie e tale requisito deve sussistere per tutto lo svolgimento del rapporto di collaborazione a progetto. Non potrà rientrare nella prestazione Una tantum un lavoratore che contemporaneamente ad un rapporto di collaborazione svolga anche un lavoro dipendente, risultando così iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria.
Regime fiscale della prestazione.
La prestazione è soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR.
Modalità pagamento
in un'unica soluzione se l’importo lordo della prestazione è pari o inferiore a 1000 euro;
in rate mensili lorde pari o inferiori a 1000 euro se l’importo lordo complessivo è superiore a 1000 euro.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




