Con nota del 14/10/2013 l’INAIL comunica l’obbligo di riattivazione della posizioni in precedenza cessate.
Quanto segue, quanto indicato nella nota dell’Istituto.
“Al fine di mantenere l’unicità della situazione contributiva e contabile, nel caso in cui un
soggetto identificato da un determinato codice fiscale cessi l’attività e successivamente inizi
nuovamente un’attività soggetta all’obbligo assicurativo, l’Istituto mantiene fermo il codice
ditta già assegnato in precedenza, procedendo alla “riattivazione” dello stesso, con istituzione
di una nuova posizione assicurativa territoriale per ogni singola sede di lavoro indicata nella
denuncia di esercizio. Dal 30 settembre 2013 è stato modificato il servizio di iscrizione online, per cui dalla suddetta data in caso di codice fiscale già registrato in GRA Web e titolare di un codice ditta cessato, il sistema verifica se l’utente sta presentando una denuncia di variazione o di iscrizione e nel primo caso avverte correttamente che deve essere presentata una denuncia di iscrizione. L’inoltro della denuncia comporta la “riattivazione” del codice ditta preesistente, il cui numero è indicato nella ricevuta generata dal sistema.”
Nel momento in cui si andrà a procedere a variazioni o iscrizioni, la procedura avvertirà con appositi messaggi se l’utente è già in possesso di una posizione assicurativa.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




