Scade oggi il pagamento dei contributi Previndai, relativi al terzo trimestre 2013, dovuti per i dirigenti di in aziende che applicano il contratto dei dirigenti aziende, iscritti all’Ente di previdenza complementare.
Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il livello minimo annuo di contribuzione a carico dell'azienda per i dirigenti con anzianità presso l'impresa superiore a 6 anni è fissato in € 4.800,00 (tale livello minimo era di Euro 4.500,00 nel 2012) (Contratto del 25 novembre 2009).
Il versamento dell'eventuale conguaglio deve essere effettuato unitamente ai contributi del 4° trimestre dell'anno e riproporzionato a mese in caso di cessazione in corso d’anno.
Il contributo a conguaglio, in quanto previsto dal CCNL, deve essere cumulato alla quota azienda nel modello 0.50 da inviare on line.
Il Previndai é un fondo pensione che prevede l’erogazione di una forma di previdenza integrativa operando secondo il regime di contribuzione a capitalizzazione individuale. Nato da un accordo del 03/10/1989 tra Confindustria e Federmanager, il Previndai, sottoposto alla vigilanza della COVIP, è in vigore dal 01/01/1990 e si alimenta con i contributi dei dirigenti e dell’azienda e con il trasferimento parziale o totale del TFR.
L’iscrizione al fondo del nuovo dirigente è volontaria e va manifestata entro la data di scadenza del primo versamento trimestrale (art. 3 e 4 D.lgs 124/1996) attraverso la compilazione del modello 061 fornito dal Previndai o reperibile nel sito www.previndai.it.
La contribuzione e il conferimento del TFR
La contribuzione e il conferimento del TFR si differenziano a seconda dell’appartenenza del dirigente a una delle cinque classi. La retribuzione globale lorda sulla quale calcolare la percentuale contributiva dovrà essere quella che comprende tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, al trattamento di fine rapporto con esclusione, per tutte le classi, degli indennizzi percepiti per effetto delle dislocazioni all’estero.
Alla contribuzione si applicano i limiti di massimale che nel caso di periodi di occupazione inferiori ad un anno, andranno riproporzionati a dodicesimi, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
PRIMA CLASSE: “Vecchi iscritti” (coloro che alla data del 29/04/1993 erano titolari di una posizione pensionistica complementare presso il Previndai o altro fondo istituito prima del 15/11/1992, semprechè conservata)
SECONDA CLASSE: “Nuovi iscritti ante” (coloro che hanno avuto la loro prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29/04/1993 e che alla stessa data siano privi di qualsiasi posizione pensionistica complementare o che se ne sia successivamente privato).
TERZA CLASSE: “Nuovi iscritti post” (coloro che hanno iscrizione alla previdenza obbligatoria dopo il 28/04/1993 e anteriore al 01/01/2007 a prescindere dalla qualifica, e privi quindi a quella data di qualsiasi posizione pensionistica complementare).
QUARTA CLASSE: “Nuovissimo iscritto post”(dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 31 dicembre 2006).
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OTTAVA CLASSE:. Dirigente iscritto al Fondo con conferimento tacito del TFR |
La contribuzione per le 4 classi previste, dal 01/01/2010 é cos’ stabilita:
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Fino a € 150.000,00 |
4% a carico dell'impresa 4% a carico del dirigente |
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Trattamento di Fine rapporto
Si ricorda che il conferimento del TFR alla previdenza complementare è una scelta irreversibile.
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Classe 1° |
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Classe 2° |
Quota dell'accantonamento annuale del TFR pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita utile ai fini del TFR. |
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Classi 3° - 4° - 8° |
Integrale versamento dell'accantonamento annuale per TFR. |
I dirigenti già iscritti a Previndai e occupati al 31/12/2006, che abbiano scelto di mantenere il residuo TFR presso il datore di lavoro possono modificare in qualunque momento tale scelta e destinare al Fondo anche il residuo TFR.
I dirigenti già iscritti non occupati al 31/12/2006 possono conferire il TFR residuo al Fondo in modalità esplicita (manifestandone la volontà al proprio datore di lavoro entro sei mesi dalla data del reimpiego), o in modalità tacita (se entro sei mesi dal reimpiego non è stata effettuata alcuna scelta al riguardo).
Gli aderenti in data successiva al 1° gennaio 2007 con modalità:
- esplicita devono conferire almeno la quota contrattualmente prevista, potendo scegliere anche successivamente di incrementarla e di conferire quindi anche il residuo TFR;
- tacita conferiscono l'integrale TFR al Fondo.
Gli iscritti possono determinare liberamente l'entità dalla contribuzione a proprio carico, ferme restando le misure minime contrattualmente previste.
Dal 1 gennaio 2007 le nuove adesioni sono avvenute anche tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando; in qualsiasi momento il dirigente può scegliere di versare anche il contributo contrattuale minimo a proprio carico, beneficiando così di quello del datore di lavoro ed è a tal fine che è stata istituita la classe ottava.
Il versamento viene essere eseguito trimestralmente entro il 20 del mese successivo al trimestre cui i contributi si riferiscono.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




