Dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata, 28° Paese, a far parte dell'Unione europea ma l’Italia , analogamente alle volte precedenti , ha deciso di avvalersi di un regime transitorio per il periodo di due anni, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato come dichiara il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella circolare 02 luglio 2013, n. 3899.
Ma questo non vale per alcune categorie di lavoratori tra cui colf e badanti. Rimane privo di ogni limitazione anche il lavoro autonomo.
Il regime transitorio non si applicherà, comunque, alle categorie previste dalle seguenti disposizioni del TU dell'immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998):
- art. 27, comma 1 - ad eccezione delle lettere g) e i);
- art. 27-ter (ricercatori);
- art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati);- art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, del TU);
- lavoratori domestici.
I datori di lavoro privati dunque, che intendo assumere personale domestico croato, può procedere con le ordinarie procedure di assunzione.
Le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi. Tale condizione è riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione). I cittadini croati, che alla data del 1 luglio 2013 avessero un regolare rapporto di lavoro, possono iscriversi ai Centri per rimpiego territorialmente competenti, in caso di cessazione del rapporto stesso.
Rossella Quintavalle
Consulente dl Lavoro in Roma




