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Le News Tamburelli-Quintavalle

Oggi ravvedimento del 16/9/2013

 

Oggi è l’ultimo giorno per  ravvedimento breve su imposte non pagate il 16 settembre 2013.

 Tre possibilità per ravvedersi

 

 

 

Ravvedimento breve

Tramite l’istituto del ravvedimento operoso, e’ possibile sanare l’infrazione con sanzioni in misura ridotta, entro trenta giorni dalla data di scadenza. E così anziché vedersi recapitare un avviso di sanzione per ritardato pagamento, si può sanare spontaneamente applicando il 3% di sanzione  sulle imposte non pagate per omissioni commesse a far data 01/02/2011 più gli interessi legali calcolati allo 2.5% in ragione d’anno.

La sanzione sarà ridotta sempre che la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

 

 

Ravvedimento Sprint

Si rammenta che chi dimentica di pagare le imposte, ma poi repentinamente si vuole ravvedere, se lo farà entro 14 giorni otterrà un trattamento più favorevole tramite il c.d. ravvedimento Sprint che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.

Dal quindicesimo giorno, si tornerà ad adottare il ravvedimento breve fino a trenta giorni di ritardo, dopo di che si ritorna al ravvedimento lungo o annuale.

Entro 14 giorni la sanzione del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo e quindi il 3% previsto nei casi di ritardo fino a 30 giorni si riduce di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Tale ravvedimento sprint, in vigore dal 6/07/2011, è così calcolato:

 

  • lo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo.

 

 Ravvedimento lungo

Trascorsi trenta giornisenza aver provveduto al pagamento delle imposte, si applicherà l’ordinaria sanzione del  3.75% fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oltre agli interessi legali calcolati allo 2.5% in ragione d’anno.

 

 

Rossella Quintavalle

C.d.L. in Roma

www.rossellaquintavalle.it

 
 
 
 
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